Aggiornamenti SISTRI: le nuove funzionalità disponibili

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Pubblicate nuove interfacce e funzionalità (queste ultime nella sezione GESTIONE AZIENDA) che si affiancano alle recenti semplificazioni delle comunicazioni SISTRI rese note a maggio

Il Sito del SISTRI (www.sistri.it) riporta la pubblicazione della interfaccia di interoperabilità che include il Metodo per scaricare le registrazioni cronologiche in formato PDF. La modifica era stato anticipata il 12 maggio scorso, ed è di tipo incrementale, non influisce pertanto sulla funzionalità dei sistemi gestionali attualmente operativi
Inoltre, sono disponibili nella sezione GESTIONE AZIENDA nuove funzionalità che consentono agli Utenti di effettuare in piena autonomia le seguenti operazioni:
– Richiesta Trasferimento Unità Locale
– Richiesta Chiusura Unità Locale
– Richiesta Cancellazione Azienda
– Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Danneggiamento
– Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Smarrimento
– Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Furto
– Richiesta duplicazione Dispositivo USB
– Richiesta Dispositivo USB aggiuntivo
– Richiesta sostituzione Black Box causa Furto
– Geolocalizzazione sede e unità locale.
Ricardiamo, che sempre durante il mese di maggio sono state rese note le nuove modalità semplificate per le comunicazioni SISTRI per l’espletamento della procedura di prima iscrizione e delle procedure amministrative (modifica anagrafica, comunicazione di pagamento, ecc.)

Soggetti obbligati
Quali sono i soggetti obbligati al SISTRI? Ripercorriamo brevemente le ultimissime evoluzioni normative.

Ai sensi del DL 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) sono tenuti ad aderire:
“gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
“gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
“gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
“i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
“i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Quanto alle sanzioni legate al SISTRI, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.

Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministero dell’ambiente del 24 aprile 2014 (art. 1) soggetti tenuti ad aderire al Sistri, coerentemente con le disposizioni dell’articolo 188 ter comma 1 e 3, del Codice Ambiente sono
– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numeri dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 dei codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;
– gli enti e le imprese con più di dicci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b), c) d), e), g) ed h), del Codice Ambiente;
-gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano atti vitti di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del Codice Ambiente;
– gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del Codice Ambiente.

Il decreto del 24 aprile conferma gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ovvero che non vi aderiscono volontariamente.

L’OFFERTA EPC

EPC EDITORE suggerisce-corso INFORMA: Adempimenti SISTRI
Aggiornamento legislativo ed esercitazioni pratiche Simulazione on-line ed interattiva del sistema di tracciabilità dei rifiuti
Roma, 1 luglio 2014

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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