13.09.26
13.10.26 - Redazione InSic
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 definisce l’adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). Tra le novità di maggior impatto per datori di lavoro e professionisti della sicurezza spicca l’articolo 42, che disciplina il rapporto tra sistemi di IA, valutazione dei rischi e tutele previste dal D.Lgs. 81/08.
Nell'articolo
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, l’atto normativo con cui l’Italia adegua il proprio ordinamento interno al Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act – Reg. UE 2024/1689), integrando il quadro già avviato con la Legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il provvedimento, articolato complessivamente in 45 articoli e suddiviso in 6 Capi, disciplina i poteri delle autorità nazionali (AgID e ACN), regola i regimi sanzionatori e di vigilanza ed entra nel merito dell’impatto dei sistemi algoritmici sui contesti organizzativi e produttivi.
Per i professionisti della sicurezza riveste particolare importanza il Capo III del decreto, ed in modo specifico l’articolo 42, interamente dedicato al tema “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179:
Art. 42 – Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’art. 42 chiarisce formalmente che l’introduzione di strumenti basati su IA non rappresenta un elemento estraneo al sistema di prevenzione aziendale, ma rientra a pieno titolo nel perimetro della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/08. In particolare, i Datori di Lavoro dovranno aggiornare o integrare la valutazione dei rischi (art. 42, comma 2) laddove i sistemi di IA incidano su:
Contestualmente, il comma 3 sancisce l’obbligo datoriale di erogare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione. Tale misura punta a garantire che i lavoratori siano pienamente consapevoli:
Infine, il comma 4 apre a una ulteriore prospettiva: affida infatti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di promuovere l’utilizzo responsabile dell’IA come vero e proprio strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Questa azione strategica si svilupperà in sinergia e raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli altri soggetti istituzionali competenti, valorizzando il ruolo delle tecnologie emergenti non solo come fattore di rischio da valutare, ma anche come risorsa a supporto della tutela della salute dei lavoratori.
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