Intelligenza artificiale e D.Lgs. 81/08: cosa prevede il D.Lgs. 179/2026 per la Sicurezza sul lavoro

Intelligenza artificiale e D.Lgs. 81/08: cosa prevede il D.Lgs. 179/2026 per la Sicurezza sul lavoro

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 definisce l’adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). Tra le novità di maggior impatto per datori di lavoro e professionisti della sicurezza spicca l’articolo 42, che disciplina il rapporto tra sistemi di IA, valutazione dei rischi e tutele previste dal D.Lgs. 81/08.

AI e Sicurezza sul Lavoro: in Gazzetta Ufficiale
il D.Lgs. 179/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, l’atto normativo con cui l’Italia adegua il proprio ordinamento interno al Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act – Reg. UE 2024/1689), integrando il quadro già avviato con la Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il provvedimento, articolato complessivamente in 45 articoli e suddiviso in 6 Capi, disciplina i poteri delle autorità nazionali (AgID e ACN), regola i regimi sanzionatori e di vigilanza ed entra nel merito dell’impatto dei sistemi algoritmici sui contesti organizzativi e produttivi.
Per i professionisti della sicurezza riveste particolare importanza il Capo III del decreto, ed in modo specifico l’articolo 42, interamente dedicato al tema “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. 179/2026: il testo integrale dell’articolo 42
su AI e SSL

Di seguito si riporta il testo integrale dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179:

Art. 42 – Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

  • 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
  • 2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  
  • 3. I datori di lavoro assicurano un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
  • 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.

Implicazioni operative per il DVR, la formazione
e la prevenzione degli infortuni

L’art. 42 chiarisce formalmente che l’introduzione di strumenti basati su IA non rappresenta un elemento estraneo al sistema di prevenzione aziendale, ma rientra a pieno titolo nel perimetro della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/08. In particolare, i Datori di Lavoro dovranno aggiornare o integrare la valutazione dei rischi (art. 42, comma 2) laddove i sistemi di IA incidano su:

  • organizzazione del lavoro;
  • ritmi produttivi;
  • modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • processi decisionali rilevanti per la sicurezza.

Contestualmente, il comma 3 sancisce l’obbligo datoriale di erogare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione. Tale misura punta a garantire che i lavoratori siano pienamente consapevoli:

  • sia dei rischi specifici associati all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale,
  • sia delle relative misure di prevenzione e protezione predisposte dall’organizzazione.

Infine, il comma 4 apre a una ulteriore prospettiva: affida infatti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di promuovere l’utilizzo responsabile dell’IA come vero e proprio strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Questa azione strategica si svilupperà in sinergia e raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli altri soggetti istituzionali competenti, valorizzando il ruolo delle tecnologie emergenti non solo come fattore di rischio da valutare, ma anche come risorsa a supporto della tutela della salute dei lavoratori.

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