La figura dell’RSPP sta attraversando una profonda evoluzione: dalle responsabilità previste dal D.Lgs. 81/08 fino alle nuove sfide introdotte dall’AI Act e dalla più recente Riforma Sisto. L’articolo analizza obblighi, responsabilità e possibili effetti delle recenti proposte di riforma sul futuro della professione.
- Inquadramento sistematico della figura dell’RSPP
- Definizione e ruolo nel D.Lgs. n. 81/2008
- Natura della nomina e obblighi indelegabili
- Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
- La responsabilità penale: fondamenti e struttura del reato
- L’apparente assenza di sanzioni dirette
- Il concorso di cause (artt. 40 e 41 c.p.)
- La cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.)
- La natura della colpa professionale dell’RSPP
- Negligenza, imprudenza ed imperizia
- Colpa specifica e colpa generica
- La colpa esclusiva dell’RSPP e i profili di vigilanza
- Evoluzione della giurisprudenza della Cassazione
- La “sentenza capostipite” n. 2814/2011
- L’approdo della Cassazione n. 11650/2021
- Le sentenze recenti del 2025-2026
- Il principio di effettività e il caso ThyssenKrupp
- L’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008
- L’RSPP come “dirigente di fatto”
- Conseguenze penali nel caso Thyssen
- La responsabilità civile e l’azione di regresso INAIL
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.)
- Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
- L’azione di regresso INAIL (Cass. civ. n. 12850/2026)
- Nuove frontiere: IA Act, Accordo Stato-Regioni 2025 e patente a crediti
- L’IA Act e i nuovi rischi tecnologici
- Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e l’evoluzione della formazione RSPP
- Il D.L. n. 160/2024 e la patente a crediti
- La “rifondazione” della figura del RSPP nelle proposte della Commissione Sisto
- L’RSPP come garante autonomo “a titolo originario”
- Autonomia, budget e requisiti professionali
- Il nuovo apparato sanzionatorio e l’art. 58-bis
- La limitazione alla colpa grave (art. 590-septies c.p.)
- Criticità e dibattito dottrinale
- Considerazioni conclusive: come mitigare il rischio giuridico per RSPP
- Strumenti e risorse per l’approfondimento
- Approfondimenti a cura dell’autore
Inquadramento sistematico della figura dell’RSPP
Definizione e ruolo nel D.Lgs. n. 81/2008
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, “Testo Unico” o “T.U.”), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è definito come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Sul piano dottrinale, la figura dell’RSPP è tradizionalmente inquadrata come una funzione tecnica di “staff”, caratterizzata dall’assenza di autonomi poteri decisionali, operativi o di spesa. Si tratta, in altri termini, di una posizione consultiva e propositiva, che si distingue nettamente dalle figure gestionali – datore di lavoro e dirigenti – le quali rimangono i destinatari finali degli obblighi prevenzionistici e, pertanto, i veri “garanti” nonché i titolari del potere di spesa necessario all’attuazione delle misure di sicurezza.
Natura della nomina e obblighi indelegabili
L’art. 17, comma 1, lett. b) del T.U. stabilisce che la designazione dell’RSPP costituisce un obbligo “indelegabile” del datore di lavoro. Ne consegue che la mancata nomina integra una violazione penalmente sanzionabile a carico del datore di lavoro stesso. È pur vero che l’RSPP può essere un consulente esterno. Tuttavia, l’ordinamento impone l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione in forma interna in fattispecie tassative, elencate all’art. 31, comma 6, tra le quali figurano, ad esempio:
- le aziende industriali con oltre duecento lavoratori
- le strutture di ricovero e cura con oltre cinquanta degenti.
Ciò premesso, occorre osservare che, in tutti gli altri casi, il legislatore richiede comunque che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, privilegiando tale soluzione rispetto all’incarico a persone o servizi esterni.
Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
L’art. 33 T.U. elenca le attività core affidate al servizio coordinato dall’RSPP, riconducibili ai seguenti obblighi tecnici:
- l’individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione, nel rispetto della normativa vigente e attraverso la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- l’elaborazione della valutazione dei rischi e delle misure preventive e protettive, che si traduce concretamente nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la definizione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- la proposta e la pianificazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35.
L’ultimo punto del primo comma dell’art. 33 prevede inoltre che l’RSPP fornisca ai lavoratori le informazioni sui rischi lavorativi e sulle relative misure precauzionali. Per quanto riguarda i contenuti specifici che devono essere comunicati, la norma rinvia direttamente all’art. 36 T.U., il quale menziona: i rischi specifici per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa, le normative di primo soccorso, i pericoli gravi e immediati e le relative misure di protezione adottate. Va da sé, tuttavia, che l’obbligo giuridico di adempiere concretamente a questo compito nei confronti dei lavoratori resta pur sempre in capo al datore di lavoro.
La responsabilità penale: fondamenti e struttura del reato
L’apparente assenza di sanzioni dirette
Una prima osservazione di rilievo concerne il sistema sanzionatorio del T.U. che non prevede sanzioni contravvenzionali dirette (arresto o ammenda) per l’RSPP in caso di inosservanza dei compiti tecnici. A differenza di quanto accade per il datore di lavoro o il preposto, l’RSPP non risponde per i cosiddetti “reati di puro pericolo”. Eppure, come si vedrà, tale esenzione non equivale affatto a una franchigia di irresponsabilità in caso di evento lesivo.
Il concorso di cause (artt. 40 e 41 c.p.)
Gli artt. 40 e 41 del Codice penale italiano regolano il nesso di causalità e stabiliscono che un soggetto risponde penalmente di un evento solo se questo è conseguenza diretta della sua azione o omissione, applicando il principio dell’equivalenza causale e disciplinando il concorso di più fattori. Il principio cardine è che nessuno può essere punito se l’evento dannoso non è conseguenza della sua azione od omissione.
La responsabilità dell’RSPP si configura, in particolare, in presenza di un “reato di evento”, quali sono definiti l’infortunio o la malattia professionale, in virtù della posizione di “garanzia tecnica” assunta. Ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. La condotta omissiva dell’RSPP, intesa come mancata individuazione o segnalazione di un determinato rischio che ha causato un evento, si inserisce pertanto nel nesso eziologico dell’evento stesso.
In base al principio dell’equivalenza delle cause (art. 41 c.p.), il concorso di fattori non esclude il rapporto di causalità, rendendo l’RSPP penalmente perseguibile qualora la sua omissione tecnica sia stata conditio sine qua non dell’infortunio.
La cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.)
Attraverso l’istituto della cooperazione nel delitto colposo, l’omissione tecnica dell’RSPP si salda con l’inadempimento gestionale del datore di lavoro. L’RSPP è garante tecnico dei rischi aziendali; se il datore di lavoro omette di adottare una cautela a causa di un parere errato o di una sottovalutazione tecnica fornita dall’esperto – e l’RSPP è considerato tale di default, una volta in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32 e oggi regolamentati dall’Accordo Stato/Regioni e Province Autonome del 17 aprile 2025 – quest’ultimo risponde del reato (omicidio o lesioni colpose) a titolo di colpa professionale.
La natura della colpa professionale dell’RSPP
L’RSPP, in quanto tale e salvo eventuali ulteriori specifici compiti ricevuti dal proprio datore di lavoro, rischia una responsabilità penale per colpa professionale se un infortunio si verifica a causa di una sua consulenza errata od omessa. È opportuno chiarire, tuttavia, l’ambito dei suoi doveri:
- l’RSPP non ha alcun obbligo di vigilanza diretta: non spetta a lui controllare quotidianamente se i lavoratori utilizzano correttamente i DPI. Questo è compito dei preposti e del datore di lavoro;
- egli ha invece un obbligo di segnalazione, preferibilmente in forma scritta: il suo dovere è rilevare le carenze del sistema di sicurezza aziendale (i fattori di rischio), effettuarne la valutazione e riportarne formalmente l’esito al datore di lavoro;
- gli compete infine il compito di proporre misure correttive: procedure di controllo efficaci e programmi di formazione specifici.
Negligenza, imprudenza ed imperizia
Il profilo soggettivo della colpa professionale dell’RSPP si articola in tre forme classiche:
- negligenza (omessa segnalazione di rischi palesi o mancato aggiornamento documentale);
- imprudenza (suggerimento di misure di sicurezza palesemente insufficienti o rischiose);
- imperizia (carenza delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche nell’elaborazione del DVR o nella valutazione di agenti chimici, fisici o biologici).
Colpa specifica e colpa generica
La responsabilità può derivare sia dalla “colpa specifica”, intesa come violazione delle norme precettive contenute nell’art. 33 T.U., sia dalla “colpa generica”, ravvisabile nell’insufficiente diligenza professionale rispetto agli standard tecnici esigibili da un esperto del settore, indipendentemente dal dettato normativo.
La colpa esclusiva dell’RSPP e i profili di vigilanza
Sebbene il datore di lavoro rimanga il garante primario, la giurisprudenza ammette la responsabilità esclusiva dell’RSPP quando l’errore tecnico è talmente complesso da non poter essere rilevato dal datore di lavoro con l’ordinaria diligenza a lui richiesta. In sede penale, questa evenienza è comunque eccezionale. Esempi ricorrenti includono:
- la valutazione errata di rischi cosiddetti “occulti” (ad esempio, l’RSPP dichiara sicura una sostanza chimica a seguito di misurazioni tecniche completamente errate);
- la falsa attestazione di conformità (l'RSPP redige una scheda di sicurezza o una procedura per un macchinario complesso attestando che rispetta le norme CE, mentre il macchinario presenta un vizio strutturale che poi causa l'infortunio);
- l’omessa valutazione di un rischio tecnico specifico (ad esempio, il rischio ATEX/esplosione in un silos).
Pur avendo il datore di lavoro agito con diligenza nella scelta dell’esperto e dunque senza che gli si possa ascrivere una “culpa in eligendo”, permane in capo a lui l’obbligo di vigilanza sull’operato del servizio (la cosiddetta “culpa in vigilando”), salvo i casi in cui l’errore dell’RSPP tragga oggettivamente in inganno il vertice aziendale.
Evoluzione della giurisprudenza della Cassazione
La “sentenza capostipite” n. 2814/2011
La pronuncia Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2011, n. 2814 ha cristallizzato un principio ormai consolidato: l’RSPP risponde penalmente assieme al datore di lavoro se l’infortunio è riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbe dovuto conoscere e segnalare, rendendo la sua consulenza parte integrante del nesso eziologico dell’evento. Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione da parte dell’RSPP che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo non può che essere chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendogli ascrivibile un titolo di colpa professionale che, addirittura, in certi casi, “può assumere un carattere esclusivo”.
L’approdo della Cassazione n. 11650/2021
In relazione a un infortunio occorso durante la sostituzione delle cinghie di una macchina macina pneumatici, la Corte ha stabilito che la manutenzione straordinaria è una fase operativa prevedibile ed essenziale per il funzionamento dello stabilimento. La motivazione della condanna - nella sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2021, n. 11650 - è significativa: l’RSPP è stato ritenuto responsabile poiché la mancata valutazione del rischio specifico nella “sostituzione delle cinghie” all’interno del DVR ha costituito una violazione del dovere di contribuzione tecnica, impedendo al datore di lavoro di adottare le procedure di sicurezza necessarie.
Le sentenze recenti del 2025-2026