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Interpello n.3/2019 aggiornamento coordinatori: c’è un numero massimo dei partecipanti ai convegni/seminari?

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Nuovo quesito per la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, che nell’Interpello n.3/2019 del 20 marzo torna sulla Formazione e aggiornamento dei soggetti della sicurezza (dopo le conclusioni fornite nell’interpello 1/2019).
Questa volta la domanda verte sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi per l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Il quesito dell’Interpello n.3/2019

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza chiede quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: non sussiste alcun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero il limite è fissato a 35 partecipanti, così come indicato nell’Allegato V all’Accordo ACSR del 7 luglio 2016?
La domanda deriva dalla lettura dell’Accordo del 7 luglio 2016 che da un lato, al punto 9.1, permette che l’aggiornamento sia svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, previa tenuta di un registro e senza vincoli sul numero dei presenti, e dall’altro nella Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Secondo la Commissione Interpelli

La Commissione ricorda che al punto 12.8 dell’Accordo del 7 luglio 2016 si indica che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
Combinando le previsioni dei punti 9.1 e 12.8 conclude che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori può essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

Riferimenti normativi:

INTERPELLO del 20/03/2019 – n. 3 / 2019
Istanza: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta ad interpello Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi per l’aggiornamento. Seduta del 20 marzo 2019
Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

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Redazione InSic

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