28.10.26 - Redazione InSic
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026 con la quale ha fornito chiarimenti operativi sulla modifica all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge n. 34/2026 (Legge annuale PMI).
La Circolare specifica quindi l’ambito di applicazione e la periodicità delle verifiche per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e fuoristrada destinate alle operazioni in frutteto, tracciando confini netti rispetto ai carri raccogli frutta e alle PLE tradizionali.
Nell'articolo
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la cosiddetta Legge annuale sulle piccole e medie imprese), in vigore dal 7 aprile 2026, è intervenuta sul tessuto normativo del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con diverse disposizioni. Tra queste, la modifica all’Allegato VII del Testo Unico di Sicurezza, che elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie ai sensi dell’articolo 71, comma 11.
In particolare, il legislatore ha introdotto una nuova voce riguardante le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, sottoponendole a un regime di verifica periodica triennale.
La Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026 – emanata su conforme parere della Commissione (Allegato III del D.I. 11 aprile 2011) e dell’Ufficio legislativo – si pone l’obiettivo di dissipare ogni dubbio interpretativo per gli operatori del settore.
Uno degli aspetti centrali del documento ministeriale riguarda la delimitazione del campo di applicazione, volto a evitare pericolose sovrapposizioni con attrezzature già disciplinate da altri regimi normativi:
Il Ministero sottolinea che un’eventuale estensione della periodicità a tre anni per queste categorie sarebbe stata, peraltro, in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un settore segnato anche da frequenti incidenti, talvolta persino mortali.
L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche – con la frequenza indicata nella norma – proprio allo scopo di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La Circolare n. 11/2026 chiarisce che per operazioni in frutteto si intendono principalmente attività eseguite dalla piattaforma, fino a un’altezza massima inferiore ai 3 metri (in riferimento alla norma tecnica UNI EN 16952), tra cui:
Relativamente alle piattaforme per operazioni in frutteto, la Circolare fornisce alcuni esempi (nel testo integrale della Circolare n.11/26 sono presenti anche immagini esplicative):
In definitiva, l’obbligo di verifica triennale si applica alle piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (raccolta, potatura, diradamento, o altre operazioni sempre relative al frutteto), ad un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri, progettate per operare sia su terreni sconnessi che livellati, purché non rientrino nella definizione di macchina agricola raccogli frutta ex DM 4 marzo 1982 (punto 9 Allegato A).
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