Abbruciamento dei residui vegetali: quando la pratica agricola diventa reato

Abbruciamento dei residui vegetali: quando la pratica agricola diventa reato

L’abbruciamento di sfalci, potature e altri residui vegetali non è sempre riconducibile a una normale pratica agricola. Perché operi la deroga prevista dal Testo Unico Ambientale devono essere rispettate precise condizioni, tra cui il limite di tre metri steri per ettaro e il divieto nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi.
La Cassazione torna sul tema con la sentenza n. 31902/2026 e chiarisce cosa accade quando tali condizioni non vengono rispettate.

Abbruciamento dei residui vegetali: il caso esaminato dalla Cassazione

I Carabinieri avevano individuato il proprietario mentre procedeva alla pulizia del proprio terreno attraverso l’abbruciamento di residui vegetali raccolti in diversi cumuli. Secondo gli accertamenti, si trattava di venti cumuli, per un quantitativo complessivamente stimato in 3,36 metri steri.
Il fatto presentava, inoltre, un secondo elemento rilevante: l’abbruciamento era avvenuto durante il periodo nel quale un provvedimento regionale aveva vietato la combustione dei vegetali per il massimo rischio di incendi boschivi.

Il Tribunale aveva ritenuto configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, riconoscendo tuttavia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La decisione era stata confermata dalla Corte di appello.
La Cassazione, con sentenza della Terza Sezione penale n. 31902/2026, ha rigettato il ricorso dell’imputato e confermato la configurabilità dell’illecito.

La pronuncia offre l’occasione per chiarire una questione ricorrente: quando è possibile bruciare residui vegetali sul fondo senza entrare nella disciplina dei rifiuti?

Residui vegetali: quando si applica la disciplina dei rifiuti?

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 185, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006. La disposizione esclude, a determinate condizioni, dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, tra cui gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, quando tali materiali vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa attraverso processi o metodi che non danneggino l’ambiente e non mettano in pericolo la salute umana.

Non è quindi sufficiente che un materiale abbia origine vegetale perché esso sia automaticamente sottratto alla disciplina sui rifiuti. È necessario verificare provenienza, caratteristiche del materiale, modalità di gestione e soprattutto l’effettiva destinazione impressa allo stesso.
In materia di abbruciamento interviene poi una disposizione specifica.

Quando l’abbruciamento costituisce una normale pratica agricola

L’art. 182, comma 6-bis, del Testo Unico Ambientale stabilisce un regime particolare.
Il raggruppamento e l’abbruciamento dei materiali vegetali possono essere considerati normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti, ma soltanto quando ricorrono contemporaneamente determinate condizioni.
In particolare:

  • i materiali devono rientrare tra quelli indicati dall’art. 185, comma 1, lett. f);
  • l’abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli;
  • non deve essere superato il quantitativo giornaliero di tre metri steri per ettaro;
  • l’attività deve avvenire nel luogo di produzione;
  • il materiale deve essere reimpiegato come sostanza concimante o ammendante.

A queste condizioni si aggiunge un limite particolarmente importante: nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Comuni e altre amministrazioni competenti possono inoltre sospendere, differire o vietare la combustione all’aperto quando ricorrano determinate condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali o di rischio per la salute e l’incolumità pubblica.
La liceità dell’operazione richiede pertanto una verifica che non può limitarsi alla sola quantità del materiale.

Il limite dei tre metri steri per ettaro

Uno degli aspetti concretamente più rilevanti della sentenza riguarda proprio il limite quantitativo.
Nel caso esaminato erano stati accertati complessivamente 3,36 metri steri.
La Cassazione ha in proposito precisato che “un metro stero rappresenta l’unità di volume apparente, comprendente cioè il materiale vegetale e gli spazi vuoti, che corrisponde a una catasta delle dimensioni di 1 metro x 1 metro x 1 metro”.

La deroga deve essere provata da chi intende utilizzarla

La Cassazione qualifica l’art. 182, comma 6-bis, come una disposizione di natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti.
Da questa qualificazione deriva una conseguenza precisa: spetta al soggetto che invoca la deroga dimostrare che ricorrono le condizioni necessarie per beneficiarne.

Non dovrebbe essere sufficiente, in caso di controllo, dichiarare genericamente che l’abbruciamento rappresentava una tradizionale attività agricola. Devono poter essere ricostruiti elementi quali:

  • la provenienza agricola del materiale,
  • il luogo di produzione,
  • la quantità giornaliera trattata,
  • l’estensione dell’area presa a riferimento
  • e la destinazione dei residui alla funzione agronomica prevista dalla legge.

Dal mancato rispetto della deroga alla gestione illecita di rifiuti

La conseguenza individuata dalla Cassazione è particolarmente rilevante.
Quando i residui vegetali vengono bruciati al di fuori delle condizioni stabilite dall’art. 182, comma 6-bis, vengono meno i presupposti che consentono di considerare l’attività una normale pratica agricola sottratta alla disciplina dei rifiuti.
L’abbruciamento può quindi assumere la qualificazione di smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi, con conseguente applicazione dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006.

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