20.10.26
01.09.26 - Tommaso Palazzesi
Nella maggior parte dei documenti di valutazione dei rischi, il rischio aggressione non esiste come voce autonoma. Quando compare, è spesso liquidato con un richiamo generico alla formazione comportamentale del lavoratore — come se un’aggressione fosse un evento imprevedibile, legato alla sfortuna del singolo, e non un rischio con fattori di esposizione riconoscibili quanto quelli di un rischio fisico.
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Un errore che si incontra frequentemente è considerare il rischio aggressione come qualcosa che riguarda “altri” — il personale sanitario, gli addetti alla vigilanza, i cassieri. In realtà qualsiasi mansione che comporti contatto con il pubblico, gestione di valori o lavoro in solitudine espone a un livello di rischio che andrebbe misurato, non ipotizzato.
I dati INAIL più recenti confermano che i settori più colpiti sono sanità e assistenza sociale, trasporti e vigilanza, ma il fenomeno non si esaurisce lì. E se è vero che oltre il 90% delle aggressioni non lascia postumi permanenti, la conta dei decessi sul lavoro legati alla violenza resta un dato che nessuna valutazione dei rischi dovrebbe permettersi di ignorare.
Chi si occupa di sicurezza sa che parlare genericamente di “rischio aggressione” rischia di confondere due fenomeni molto diversi:
Trattarli come un’unica categoria porta quasi sempre a misure generiche, poco efficaci su entrambi i fronti.
Una valutazione seria del rischio aggressione parte dall’identificare le condizioni che ne aumentano la probabilità, non dal presumere che dipenda solo dal comportamento della persona coinvolta:
Sono condizioni concrete, verificabili sopralluogo per sopralluogo, mansione per mansione. È qui che la valutazione del rischio aggressione dovrebbe iniziare, non dal corso di formazione.
Il quadro generale resta il D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti, compresi quelli di natura organizzativa e relazionale. Per il settore sanitario, la Legge 113/2020 ha introdotto obblighi specifici: le strutture devono prevedere nei propri piani di sicurezza protocolli operativi con le forze dell’ordine, e il quadro sanzionatorio per chi aggredisce personale sanitario è stato ulteriormente inasprito dal D.L. 34/2023.
Sul piano metodologico, l’INAIL ha pubblicato indicazioni specifiche per riconoscere e prevenire i fenomeni di violenza sul lavoro, mentre la norma UNI EN ISO 45003 inserisce la violenza e le molestie tra i fattori da considerare nella gestione del rischio psicosociale.
La formazione resta necessaria, ma da sola non basta. Insegnare a un lavoratore come gestire un’escalation verbale non compensa un ambiente privo di vie di fuga, un turno in solitudine senza possibilità di allarme, o l’assenza di un sistema chiaro per segnalare gli episodi già avvenuti.
Un sistema di segnalazione che funzioni, protocolli scritti e condivisi, ambienti progettati tenendo conto dell’esposizione al rischio: sono misure organizzative, non comportamentali, e sono quelle che fanno davvero la differenza quando l’aggressione arriva.
Trattare il rischio aggressione come una fatalità individuale è comodo, perché sposta la responsabilità sulla persona coinvolta nell’episodio. Trattarlo come un rischio organizzativo, misurabile e prevenibile, è più impegnativo — ma è l’unico approccio che restituisce al datore di lavoro il ruolo che la normativa gli assegna.
Molestie, aggressioni e violenze negli ambienti di lavoro: un fenomeno in crescita