La sicurezza strutturale dei luoghi di lavoro: cosa prevede il D.Lgs. 81/08

La sicurezza strutturale dei luoghi di lavoro: cosa prevede il D.Lgs. 81/08

La sicurezza strutturale dei luoghi di lavoro rientra tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e riguarda la stabilità, la solidità degli edifici e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche del sito, incluso il rischio sismico. Ecco cosa deve fare il datore di lavoro tra verifiche tecniche, manutenzione e miglioramento continuo.

Sicurezza strutturale nei luoghi di lavoro: il quadro normativo

L’Allegato IV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. intitolato Requisiti dei luoghi di lavoro riporta una serie di requisiti afferenti ai diversi aspetti della salute e sicurezza quali ad esempio la salubrità, l’antincendio, la pulizia, il grado di illuminazione; la sicurezza strutturale viene trattata al punto 1.1 Stabilità e solidità con i seguenti paragrafi, che recitano, rispettivamente:

  • Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

I requisiti di “essere stabile” e “possedere solidità” sostanzialmente sottendono al principio della “Firmitas” che, assieme alla Venustas e alla Utilitas rappresentano i tre principi dell’Architettura descritti da Vitruvio (I sec. a.C.) nella sua opera De Architectura. Tale concetto viene riproposto nel decreto legislativo con un carattere di universalità, senza alcuna distinzione tra statica e sismica o altri tipi di vulnerabilità; inoltre, stabilità e solidità sono messe in relazione al tipo d’impiego e alle caratteristiche ambientali.
Perché la struttura sia adeguata al tipo d’impiego occorre che essa sia stata progettata tenendo conto di azioni e situazioni compatibili con le specifiche attività ed attrezzature in essa presenti: si pensi ad esempio ai sovraccarichi dei solai, alla presenza di carriponte oppure alle azioni orizzontali dovute a macchinari fermi o in movimento; trattandosi di azioni sostanzialmente di tipo antropico, sono prevedibili e quantificabili.

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche ambientali, occorre riferirsi al contesto in cui è situato l’edificio o il sito che rappresenta il luogo di lavoro. In questo caso, il manifestarsi di eventi naturali quali inondazioni, frane, smottamenti e terremoti che possono essere frequenti o inaspettati, influenza, nel corso del tempo, la percezione e la conoscenza della pericolosità dei luoghi; sulla scorta delle rilevazioni degli eventi accaduti e con l’approfondimento degli studi scientifici è stato possibile classificare la pericolosità del territorio tramite mappe e cartografie delle zone alluvionali, franose e sismiche.

Evoluzione della normativa antisismica in Italia

Per i terremoti, storicamente si è fatto riferimento sia alle scale di intensità, come la Scala Mercalli, basate sugli effetti osservati su persone e edifici, sia alle scale di magnitudo, come la Scala Richter, che stimano l’energia rilasciata dall’evento sismico. La progettazione antisismica si basa oggi soprattutto sui parametri di moto del suolo, come accelerazione attesa e lo spettro di risposta, fondamentali nelle Norme Tecniche per le Costruzioni. Parallelamente al progresso delle conoscenze scientifiche e delle misurazioni strumentali, in occasione di forti eventi sismici i tecnici hanno potuto studiare i meccanismi di collasso delle strutture e conseguentemente estrapolare misure di sicurezza da adottare nelle riparazioni, nelle ricostruzioni e nelle nuove edificazioni.

In tal modo sono nate e si sono evolute le norme sismiche italiane. Tra le prime norme si ricordano quelle del 1627, emanate a seguito di un terremoto in Campania. Seguirono diversi provvedimenti, fino ad arrivare al Regio Decreto del 1909 (a seguito del forte terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908), che per primo ha riportato una lista di Comuni colpiti dal sisma e soggetti a specifiche regole, rappresentando di fatto una prima sorta di mappatura sismica del territorio.
Tra le successive tappe dell’evoluzione della normativa italiana occorre citare:

Tale evoluzione ha comportato innovazioni su due aspetti:

  • da un lato prescrizioni per la progettazione e la realizzazione evolute al fine di migliorare le capacità prestazionali degli edifici nei confronti di tutte le azioni antropiche e naturali, incluso il sisma;
  • dall’altro la continua riclassificazione sismica del territorio, passando da una situazione con poche zone indicate come sismiche a quella attuale in cui l’intero territorio nazionale è oggi considerato con diversi livelli di pericolosità sismica.

A titolo dimostrativo si riportano due mappe della sismicità rispettivamente del 1984 (che indica zone di categoria differente) e del 2005 (che indica l’entità dell’accelerazione al suolo) entrambe elaborate da INGV.

Figura 1. Classificazione sismica del territorio italiano (1984). Decreto MLP del 14/07/1984 e decreti successivi – http://zonesismiche.mi.ingv.it/class1984.html
Figura 2. Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale: mappa di pericolosità sismica – http://zonesismiche.mi.ingv.it/

Da tale scenario si evince che la sicurezza strutturale di un edificio adibito a luogo di lavoro può variare nel tempo rispetto a quello del momento della realizzazione, sia per fattori antropici che per fattori ambientali.

Quando è necessaria la valutazione della sicurezza strutturale

Per controllare che il livello di sicurezza strutturale non cali e – piuttosto – per valutare come aumentarlo con azioni correttive, secondo lo spirito delle NTC 2018 e del D.Lgs. 81/08, dovrebbe essere rivalutato in occasione della variazione degli elementi che possano influenzarlo. Tale azione può concretizzarsi nella valutazione della sicurezza strutturale, procedimento quantitativo descritto al Capitolo 8 – Edifici esistenti delle NTC 2018 che, tra l’altro, prescrive che essa “deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti circostanze:

  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
  • danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione;
  • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
  • esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
  • ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 (delle NTC);
  • opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Per gli immobili adibiti a luogo di lavoro, inoltre, in virtù della relazione tra stabilità e solidità con le “caratteristiche ambientali” richiamata al punto 1.1.1 dell’Allegato IV, del D.Lgs. 81/08, occorre aggiornare la valutazione della sicurezza strutturale anche in occasione dell’aggiornamento della caratterizzazione del sito rispetto al rischio sismico o ad altri rischi ambientali; si sottolinea che tale adempimento non è prescritto dalle NTC per gli immobili esistenti, ma riguarda esclusivamente gli ambienti di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

Come valutare il rischio sismico nei luoghi di lavoro

Per quanto attiene al rischio sismico, le NTC 2018 forniscono indicazioni per effettuare la valutazione della sicurezza con calcoli analitici che portano a quantificare il livello di sicurezza sismica della costruzione attraverso il rapporto ζE tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Questa attività comporta solitamente onerosi impegni economici e professionali.
In alternativa, qualora non sussista l’obbligo di verifica analitica, una valutazione semplificata del rischio sismico del luogo di lavoro può essere effettuata mediante metodi a indici, analizzando i tre fattori che lo determinano secondo la nota espressione:

Rischio Sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

Tali fattori possono variare nel tempo per diverse cause, in gran parte ricadenti nell’elenco delle casistiche richiamate dalle NTC 2018. Tra le principali:

  • Pericolosità:
    • riclassificazione sismica della zona;
    • inserimento della zona in carte di rischio liquefazione, frane, ecc.
  • Vulnerabilità:
    • decadimento delle caratteristiche dei materiali che compongono le strutture dell’edificio;
    • variazione delle azioni (peso, urti, vibrazioni) dovute ad attrezzature o mezzi di lavoro;
    • variazioni dei carichi sui solai.
  • Esposizione:
    • aumento del numero dei lavoratori e/o del pubblico;
    • variazione della rilevanza strategica.

Il punto 1.1.2 dell’Allegato IV al D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che i requisiti di stabilità e solidità siano garantiti nelle manutenzioni; pertanto, occorre prendere in esame anche gli elementi architettonici non aventi funzione strutturale quali stucchi, controsoffitti, vetrate ampie ed elementi impiantistici nonché arredi e attrezzature, tra cui le scaffalature.

Dalla valutazione alla gestione: misure di mitigazione e tipologie di intervento

In esito alle risultanze della valutazione della sicurezza strutturale, il datore di lavoro potrà adottare le necessarie misure di mitigazione del rischio (anche di carattere restrittivo) e programmare gli eventuali interventi strutturali, inquadrandoli in una delle tre tipologie previste dal Cap. 8 – Edifici esistentidelleNTC 2018 e dalla relativa Circolare applicativa (Circ. 21.01.2019, n.7 C.S. LL.PP.), ovvero:

  • interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
  • interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;
  • interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

Ripristinando il grado di sicurezza diminuito e/o aumentando il grado di sicurezza del luogo di lavoro rispetto alla situazione preesistente, si contribuisce all’attuazione del principio del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza previsto dall’art. 15, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 81/2008.

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