Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 ottobre 2025 che cambia le regole sulle prestazioni energetiche degli edifici. Il Ministero dell’Ambiente (MASE) aggiorna il decreto del 2015 sostituendo integralmente gli allegati su criteri generali e metodi di calcolo.
Prestazioni energetiche edifici: pubblicato il D.M. 28 ottobre 2025
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283, dello scorso 5 dicembre, il decreto 28 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Il provvedimento interviene sulle modalità di applicazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica, nonché sulle prescrizioni e sui requisiti minimi richiesti per edifici e unità immobiliari, in attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Il quadro normativo di riferimento
Il D.M. 26 giugno 2015 costituisce uno dei pilastri della disciplina nazionale sull’efficienza energetica in edilizia, definendo:
- le modalità di calcolo della prestazione energetica globale dell’edificio;
- l’integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi edilizi;
- le prescrizioni minime per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
Il nuovo decreto del 2025 si inserisce in questo quadro, aggiornandone in modo sostanziale il contenuto tecnico.
Nuovi allegati tecnici: cosa cambia con il Decreto 28 ottobre 2025
Il D.M. 28 ottobre 2025 sostituisce integralmente due allegati fondamentali del decreto del 2015:
- Allegato 1 – “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”
- Allegato 2 – “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici”
La sostituzione integrale degli allegati indica un aggiornamento profondo dei criteri tecnici, con effetti diretti su progettisti, certificatori energetici, imprese di costruzione e pubbliche amministrazioni.
Le nuove regole saranno in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione in G.U., ossia a partire dal 3 giugno 2026. Il periodo transitorio consentirà agli operatori del settore di:
- aggiornare software e strumenti di calcolo;
- adeguare la progettazione alle nuove prescrizioni;
- formare tecnici e professionisti sulle modifiche introdotte.
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