Dall’ANAC arrivano alcune indicazioni sui modelli da usare per l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) utili alle imprese per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale.
Cosa sono questi Certificati e a cosa servono alla luce del nuovo Codice Appalti?
Nell'articolo
Cosa sono i Certificati di esecuzione dei lavori?
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023) prevede che i Certificati di esecuzione dei lavori permettano il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.
L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato 11.12 al codice dei contratti pubblici prevede che i certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
L’articolo 222, comma 10,del codice prevede l’annotazione nel Casellario, secondo le modalità individuate dall’ANAC con proprio provvedimento, delle notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici e riferiti alle iscrizioni previste dall’articolo 94, nonché delle ulteriori informazioni, ivi comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103.
Cos’è il Casellario?
Il Casellario costituisce una sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) e dialoga con il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati. (lo si prevede nelle Delibere nn. 261 e 262 del 30/6/2023)
È regolato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023: in esso si prevede che sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati- per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.
L’emissione del Certificato di esecuzione Lavori (CEL) – cosa prevede il D.Lgs. n.36/2023
L’articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto“; la norma prevede, altresì, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”.
Per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato 11.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “l’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; ifirmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori “.
Come comunicare i Certificati di esecuzione dei lavori?
Con il comunicato del presidente del 3 ottobre 2023 ANAC ha chiarito che “fino a nuove indicazioni” le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili e provvedono alla relativa trasmissione all’Anac mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità.
Infatti, il nuovo Codice Appalti prevede che l’Autorità proceda all’aggiornamento dei modelli da usare per l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) utili alle imprese per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale
Emissione del CEL in caso di subappalto
Per quanto riguarda i subappalti, ANAC ricorda che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono emettere un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici.
Ciò serve per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.
A cosa serve la certificazione di esecuzione dei lavori?
L’emissione di un’unica certificazione – sottolinea Anac – consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.
Per maggiori informazioni: https://www.anticorruzione.it/-/certificati-esecuzione-lavori-5#p3
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