DPI e norme armonizzate: il quadro aggiornato con le Decisioni UE 2026

DPI e norme armonizzate: il quadro aggiornato con le Decisioni UE 2026

In questa pagina riportiamo gli aggiornamenti alle norme armonizzate sui DPI pubblicate sulla Gazzetta europea ai fini della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza come previsto dal Regolamento europeo 2016/425 (art. 14) sui DPI.
La Commissione europea ha pubblicato, nel corso del 2026, nuovi provvedimenti introducendo importanti novità per i fabbricanti, i datori di lavoro e i professionisti della sicurezza sul lavoro chiamati a garantire la massima tutela nei luoghi di lavoro.

  • La Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026 della Commissione.
  • La Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026 della Commissione.

Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1279: il nuovo quadro di riferimento generale

La Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026 compie un’opera di riordino e aggiornamento complessivo delle specifiche tecniche a supporto del Regolamento (UE) 2016/425, abrogando ufficialmente la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Tale decisione continua, tuttavia, ad applicarsi ai riferimenti alle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della decisione 2026/1279 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.

L’obiettivo principale della norma è allineare la presunzione di conformità dei DPI agli ultimi ritrovati tecnologici e alla standardizzazione internazionale. Per i produttori e gli organismi notificati, questo passaggio richiede una verifica puntuale per assicurare che i DPI immessi sul mercato rispondano agli standard di sicurezza più recenti.

Entrata in vigore e applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1279

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 16 giugno 2026.

Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1971: le integrazioni per guanti, abbigliamento e protezione visiva

A distanza di pochi mesi, la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026 è intervenuta modificando la precedente Decisione (UE) 2026/1279. Il provvedimento introduce specifiche novità e integrazioni mirate per categorie merceologiche e settori professionali ben definiti.

Nel dettaglio, l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 è così modificato:

  • le righe 6, 7, 8, 10, 18, 173 e 175 sono soppresse;
  • sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
N.Riferimento della norma
«39 bis.EN ISO 374-6:2025 Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi – parte 6: Guanti di protezione per parrucchieri (ISO 374-6:2025)»;
«173 bis.EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – parte 1: Requisiti generali (ISO 16321-1:2021) EN ISO 16321-1:2022/A1:2025»;
«175 bis.EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a maglia (ISO 16321-3:2021) EN ISO 16321-3:2022/A1:2026 Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.»;
«200 bis.EN ISO 24232:2025 Indumenti di protezione – Protezione contro la pioggia (ISO 24232:2024)».

Inoltre, nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, le righe 13 e 14 sono sostituite dalle seguenti:

«13.EN 12941:1998 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio – Requisiti, prove, marcatura EN 12941:1998/A1:2003 EN 12941:1998/A2:20088.10.2027»;
«14.EN 12942:1998 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere – Requisiti, prove, marcatura EN 12942:1998/A1:2002 EN 12942:1998/A2:20088.10.2027».

Questo aggiornamento permette ai datori di lavoro di disporre di riferimenti normativi certi per la scelta di DPI adeguati ed efficaci.

Entrata in vigore e applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1971

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 4 settembre 2026.

Regolamento UE sui DPI e conformità alle norme armonizzate

Come indicato nell’articolo 14 (Presunzione di conformità del DPI), del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425: un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

  1. Cosa sono le norme armonizzate?

    Le norme armonizzate sono una categoria specifica di norme europee elaborata su richiesta della Commissione europea.
    È possibile applicare le norme armonizzate per dimostrare che determinati prodotti o servizi siano conformi ai requisiti tecnici previsti dalla pertinente legislazione dell’UE.
    I requisiti tecnici indicati nella legislazione dell’UE sono obbligatori, mentre l’utilizzo di norme armonizzate avviene di solito su base volontaria.
    Le norme armonizzate stabiliscono specifiche tecniche ritenute adatte o sufficienti per conformarsi ai requisiti tecnici previsti dalla legislazione dell’UE.

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