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Rifiuti da costruzione/demolizione da utenze domestiche, chiarimenti su gestione e smaltimento

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Con Nota esplicativa n.10249 del 2 febbraio 2021 il Ministero dell’Ambiente (in allegato) chiarisce sui rifiuti da costruzione e demolizione che derivino da utenze domestiche e sul loro smaltimento alla luce della normativa applicabile e delle definizioni fornite dal Codice Ambiente coerentemente con gli orientamenti europei.

Vediamo di seguito, le conclusioni del Ministero circa la gestione e smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali. Inoltre, in evidenza il richiamo alle definizioni di rifiuto domestico e l’inquadramento dei rifiuti da costruzione/demolizione ai fini del conferimento (o meno) nei centri di raccolta comunali.

Rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico: quale disciplina si applica?

Secono il Ministero:

i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”:

  • possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e
  • potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

i rifiuti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali,

  • applicazione della disciplina dei rifiuti speciali
  • si intendono per ilprese artigianali quelle iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Conferimento al pubblico servizio

  • Quanto al conferimento di questi rifiuti si applica il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, e si consente in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Nozione di rifiuto domestico: la normativa applicabile

Il Ministero ricordale principali nozioni di rifiuto alla luce della normativa ambientale nazionale ed europea.

  • Il Decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell’ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all’articolo 1 della medesima direttiva:
    “…«rifiuti urbani»: a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;…”.
  • Nell’articolo 183 comma 1, lettera b-sexies) si legge che:”I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;” e si specifica, che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.
  • Il considerando di cui al punto 11 della direttiva (UE) 2018/851esplicita che “Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare.

Rifiuti da costruzione e demolizione: nozione e gestione

Secondo il Ministero dell’Ambiente i rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.”
In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell’apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare.

Rifiuti da costruzione e demolizione: nozione e gestione, lo smaltimento nei centri di raccolta comunali

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

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Redazione InSic

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