Adempimenti di salute e sicurezza in azienda: come organizzarsi?

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Il rispetto delle scadenze degli adempimenti in ambito  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno degli  obblighi derivanti da leggi e  regolamenti che disciplinano la materia.

Sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.6/7/2021 Francesco Battelli (Manager EHSS) spiega come organizzare gli adempimenti e quali sono le possibilità offerte dal programma MS Excel.

Quali sono i principali adempimenti di sicurezza da ricordare?

Tra i numerosi possibili adempimenti periodici di un’attività imprenditoriale in materia di sicurezza figurano:

  • l’analisi del rischio,
  • la formazione,
  • le visite di medicina  del lavoro,
  • le attività legate al piano di miglioramento,
  • audit,
  • azioni preventive/correttive econ[1]trolli operativi,
  • le manutenzioni,
  • le riunioni periodiche
  • l’aggiornamento dei documenti.

La Valutazione dei Rischi: quando aggiornarla?

La Legge 161/14, modificando gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, ha sancito l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere all’emissione del Documento di Valutazione dei Rischi e ha abrogato la possibilità di avere 90 giorni dalla costituzione di una nuova impresa.

Fermo restando l’obbligo che la Valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata entro 30 giorni, dandone adeguata informazione al/agli RLS, nei seguenti casi:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La giurisprudenza di settore ha chiarito che la valutazione dei rischi deve essere accurata, esaustiva e correttamente eseguita e programmata nei tempi e nei modi. Effettuare una valutazione dei rischi inadeguata equivale a non effettuarla affatto. Infatti, la colpa del Datore di Lavoro viene riscontrata non solamente per l’omessa redazione del DVR, ma anche per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento.

È stato inoltre ribadito che risulta a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda ai fini della redazione del DVR, ma anche di provvedere al suo aggiornamento. Sussistono infatti degli obblighi di aggiornamento periodico del DVR definiti per ogni tipologia di rischio specifico.

La Formazione e aggiornamento da programmare

In ambito giurisprudenziale possiamo anche osservare la sentenza della Cassazione Penale, Sezione Feriale, 28 settembre 2020, n. 26813, Attestato di formazione datato 2008 e mancanza di aggiornamento formativo.

In sede ispettiva veniva accertato che una dipendente, con le mansioni di magazzino e carrellista, non aveva ricevuto un’adeguata formazione, dato che l’attestato di formazione risaliva al 2008 e che il lavoratore non aveva mai effettuato corsi di aggiornamento. L’obbligo di aggiornamento formativo (parametrato in 5 anni dall’Accordo del 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) era stato dunque violato, per cui legittimamente è stata ritenuta ravvisabile la violazione sanzionata dagli art. 37 comma 1 e 55 comma 5 lett. C) del D.Lgs. n. 81 del 2008 (pena iniziale di 1.200 euro di ammenda, aumentata a 3.000,00 più spese processuali).

Ritardo nella formazione e sanzione

Possiamo poi citare un’altra sentenza che riguarda il ritardo sull’informazione e formazione: Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 2019 n.26271, Infortunio e omessa formazione. Reato permanente.

La Corte Suprema determina che gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’informazione e alla corretta formazione, (pena di 2.000,00 di ammenda).

Si tratta dunque in questo caso di un reato “di durata”, caratterizzato dal fatto che l’evento lesivo e la sua consumazione perdurano per un certo periodo di tempo4.

L’importanza di rispettare le scadenze periodiche è quindi un fattore critico che, se trascurato, può portare a condotte omissive del Datore di Lavoro, con potenziali esposizioni a sanzioni anche a carattere penale.

Come organizzare le scadenze in materia di salute e sicurezza?

Diventa quindi fondamentale comprendere come organizzarsi per poter gestire tempestivamente le varie scadenze, senza rischiare di essere in ritardo.

Il primo passo da compiere è ovviamente quello di elencare le attività periodiche che impattano sull’azienda, come quelle citate a titolo di esempio all’inizio di questo articolo. 

Successivamente, vanno recuperate: la data di effettuazione più recente di tali attività e le scadenze periodiche correlate, che scaturiscono da leggi e regolamenti applicabili.

Ad esempio, per quanto riguarda la manutenzione degli impianti antincendio, può essere preso come riferimento il documento pubblicato dall’Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio, non solo per le scadenze relative alle manutenzioni cicliche, ma anche per la lista e le specifiche delle operazioni connesse alle verifiche da eseguire in questo settore.

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Adempimenti periodici di salute e sicurezza in azienda – Come realizzare uno scadenzario efficace con MS Excel

Francesco Battelli (Manager EHSS)

Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.6/2021

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it