Cassazione Sentenza Eternit

Processo Eternit: disponibili le motivazioni della sentenza

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Diffuse sul sito della Cassazione, le motivazioni della Sentenza Eternit n. 7941 ud. 19/11/2014 (deposito del 23/02/2015). Spiega la stessa Cassazione che, pronunciandosi nella vicenda relativa al disastro provocato dagli stabilimenti della società Eternit S.p.A., la Corte ha, in particolare, esaminato il tema della conformazione strutturale del delitto di disastro doloso previsto dal capoverso dell’art. 434 cod. pen., affermandone la natura di reato aggravato dall’evento, e fornendo i criteri per l’individuazione del momento di consumazione del reato anche ai fini della decorrenza della prescrizione.

Il testo è disponibile in allegato, a fondo pagina.

Cassazione: la Sentenza Eternit

La Cassazione annulla così la sentenza di condanna della Corte di appello di Torino, che aveva inflitto 18 anni di carcere al magnate svizzero Stephan Schmidheiny per disastro doloso. La cassazione aveva annullato la sentenza senza rinvio perché il reato risulta prescritto.

In base a quanto emerso (fonte AGI) Le imputazioni erano sbagliate, il reato era peraltro prescritto e, di conseguenza, nessun risarcimento era ed è dovuto per le vittime.

La prescrizione

In base alle Motivazioni depositate, il reato di disastro contestato all’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny nell’ambito del processo Eternit risulta prescritto “antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado”, in quanto sono passati “ben oltre i 15 anni previsti per la maturazione della prescrizione” e la consumazione del reato “non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell’amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all’imputato: non oltre, perciò, il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo, venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero e gli stabilimenti cessarono l’attività produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante”.
Pertanto, “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.
Inoltre, sempre sulla prescrizione di primo grado, i giudici sottolineano che la prescrizione è “intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado”, mentre la Corte d’appello di Torino “ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”. Tali delitti, nella ricostruzione della cassazione, non sono stati invece “oggetto di contestazione formale”.


Il nuovo ricorso

Agi riporta le parole del PM Raffaele Guariniello secondo il quale “La Corte di Cassazione adotta un’idea di ‘disastro’ diversa rispetto alla sua pronuncia del 2007 su Porto Marghera a cui ci eravamo ispirati. Per rispetto ci atterremo d’ora in poi a questo nuovo concetto di disastro”, per un altro verso lo stesso Guariniello ha chiesto il rinvio a giudizio per il magnate dell’Eternit Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio doloso aggravato nei confronti di 258 persone tra residenti ed ex lavoratori degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e Cavagnolo, deceduti tra il 1989 e il 2014 per mesotelioma pleurico. Le indagini del cosiddetto ‘Eternit bis’ si erano chiuse lo scorso novembre.

Annullamento: La notizia del 20 novembre 2014


Annullata senza rinvio
perché il reato è estinto per prescrizione. Questo il verdetto pronunciato dalla prima sezione penale della Cassazione nell’ambito del processo Eternit. La suprema corte ha dunque annullato la condanna che la corte di appello di Torino aveva inflitto al magnate svizzero Stephan Schmidheiny, che in secondo grado era stato condannato a 18 anni di reclusione per disastro doloso..

I risarcimenti

Con il verdetto pronunciato stasera dalla Cassazione, vengono annullati anche i risarcimenti, disposti in appello, a favore di centinaia di vittime dell’amianto, nell’ambito del processo Eternit.
La Corte, infatti, ha sottolineato nel dispositivo letto in aula che la prescrizione del reato di disastro doloso è maturata prima della sentenza di primo grado, e ciò “travolge” tutte le statuizioni civili.
In appello, era stato riconosciuto un risarcimento di 30 mila euro a favore di 938 parti offese.

La prescrizione
Le motivazioni della sentenza emessa il 19 gennaio, verranno depositate nei prossimi mesi, ma, evidentemente, i giudici della prima sezione penale hanno condiviso le conclusioni esposte oggi con la requisitoria dal sostituto pg, Francesco Mauro Iacoviello. I fatti contestati si sarebbero dunque svolti fra il ’66 fino al 1986, anno in cui l’azienda ha cessato la sua attività: in quel lasso di tempo, dunque, va inquadrato il reato di disastro doloso, con la prescrizione maturata in circa 12 anni, ossia nel 1998. Le malattie e le morti sopravvenute negli anni, dunque, non toccano affatto la questione della prescrizione del reato.


La storia del Processo Eternit

INAIL ripercorre le fasi del processo fino al giudizio di Cassazione odierno.
La sentenza di primo grado condannò Stephan Schmidheiny unico imputato rimasto (morto Louis De Cartier a 15 giorni dalla sentenza di secondo grado) riconosciuto colpevole del reato di disastro ambientale doloso legato alle esalazioni delle polveri d’amianto, a 16 anni di reclusione.
Il 3 giugno 2013 la Corte d’Appello di Torino aumentò la condanna a 18 anni di reclusione, e al pagamento di 89 milioni di euro di risarcimento, per coloro che operavano nei quattro stabilimenti italiani di Casale Monferrato (Al), Cavagnolo (To), Rubiera (Re) e Bagnoli (Na). Bagnoli e Rubiera erano rimasti esclusi perché il disastro era stato inizialmente dichiarato prescritto.
Secondo la Corte d’Appello, infatti “il particolare evento di disastro verificatosi anche in quei siti ha preso la forma di un fenomeno epidemico che, esattamente come in quelli di Casale Monferrato e Cavagnolo, si è esteso lungo l’asse cronologico con durata pluridecennale”.


I fatti contestati

La contestazione mossa a Schmidheiny (e De Cartier) dal pubblico ministero, Raffaele Guariniello, sottolinea l’INAIL è di “avere fatto disinformazione circa la pericolosità dell’amianto anche quando questa era ormai nota in tutto il mondo”, un’accusa di disastro ambientale doloso continuato confermata in appello, mentre la omissione dolosa di cautele antinfortunistiche nei confronti dei dipendenti è stata giudicata prescritta, escludendo l’INAIL dal novero dei soggetti con diritto al risarcimento.


I Filoni bis e ter

Nel frattempo sono anche sorte due inchieste parallele: un filone “bis” per omicidio volontario per il decesso di 213 persone tra i lavoratori dei quattro siti italiani e i residenti in quelle località a partire dal 1976. Un filone “ter” riguarda poi la morte per amianto dei lavoratori italiani negli stabilimenti della multinazionale in Svizzera e Brasile.

Caso Eternit: le motivazioni testo

Disponibili le motivazioni della sentenza Eternit depositate il 23 febbraio 2015.


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Redazione InSic

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