Maternità agile: un commento alle disposizioni della Legge di Bilancio

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Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2019, Grazia Maria Delicio (Esperta e formatore in materia di SSL e benessere organizzativo) analizza una norma contenuta nell’ultima Finanziaria (e di cui abbiamo trattato su queste pagine) che ha introdotto la “facoltà”, per le donne in gravidanza, di astenersi dal lavoro “esclusivamente dopo l’evento parto“. La norma, apparentemente “smart”, in realtà si presta ad una lettura caleidoscopica di principi, diritti, doveri, poteri e opportunità e suggerisce una interpretazione cauta, in grado di cogliere, prevedere e gestire differenti possibili scenari applicativi.

Nel 2001 veniva emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), nel quale – oltre a venire riunite e coordinate le varie disposizioni vigenti in materia – venivano apportate le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica alla normativa vigente di tutela della salute della lavoratrice madre. Esempi tra tutti – all’interno del capo II – la menzione della valutazione dei rischi all’art. 11, l’elencazione (negli Allegati A, B e C) delle lavorazioni vietate o limitate e le disposizioni finali contenute nell’art. 15: “Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” .
Il quadro normativo di tutela delle lavoratrici in gravidanza si completava, nel 2008, con l’entrata in vigore del cd. Testo Unico Sicurezza, dove – all’interno dell’art. 28 rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi” – troviamo la specifica menzione (tra “tutti i rischi” da valutare) di quelli “riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.

Da quanto precedentemente detto, consegue l’inderogabilità da parte dei privati di una serie di principi e di norme a tutela e – conseguentemente – la ridimensionata facoltà (in concreto) di optare per la permanenza a lavoro, anche allorquando (in astratto) dal legislatore concessa.
L’importanza di quest’ultima considerazione appare in tutta la sua attualità in seguito all’introduzione (con la Finanziaria 2019, art. 1, comma 485) del sub comma 1 (1.1. lo chiama il legislatore) all’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 con il quale, dopo l’espresso “divieto” per il DL di adibire le donne in gravidanza a qualsivoglia attività lavorativa “(a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20” , è stata introdotta – “in alternativa”, “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

Nell’articolo si esamina nel dettaglio proprio questa novella legislativa, tentandone una interpretazione (anche sistemica) che sia – da un lato – volta ad agevolare il corretto bilanciamento di tutti gli interessi meritevoli di tutela coinvolti (l’integrità psico-fisica della lavoratrice madre e del nascituro, le pari opportunità e la parità di trattamento nel lavoro, nonché le esigenze di conciliazione lavoro-vita privata e la scelta del modello di gestione familiare più confacente alle esigenze del nucleo) e – dall’altro – volta a contemperare i diversi obblighi e divieti datoriali (l’ultra-tutela della SSL delle lavoratrici in gravidanza e il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza).
Appare già evidente che tutta la discussione trovi il suo punto di equilibrio nella capacità del legislatore, degli interpreti e degli addetti ai lavori di proteggere efficacemente senza discriminare.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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