DL Natale: misure restrittive per il Paese fino al 15 gennaio 2021 – AGG. DL n.172/2020

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In questa pagina seguiamo le variazioni delle valutazioni di rischio epidemiologico da COVID-19 su base regionale attraverso il monitoraggio delle ordinanze del Ministero Salute
con link diretto ai provvedimenti.
Segnaliamo che nella Pagina informativa del Governo sui contenuti del DPCM 3 dicembre 2020 sono riportate due tipologie di FAQ utili per orientarsi sulle restrizioni in vigore dal 4 dicembre 2020:
Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021
Faq relative alle specifiche disposizioni delle tre aree .
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IN QUESTO APPROFONDIMENTO – Indice:


1.DPCM 3 DICEMBRE 2020 – AREE regionali di rischio epidemiologico;

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LE NOVITA’ DEL DPCM 3 DICEMBRE? – MISURE SPECIFICHE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

3. MISURE GENERALI PER IL TERRITORIO NAZIONALE

4. ANALISI DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020: Misure specifiche per area di rischio regionale

5. ALLEGATI tecnici del DPCM 3 DICEMBRE 2020: le novità
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In Gazzetta il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 (in vigore dal 19 dicembre) e noto come DL Natale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre scorso, che apporta nuove disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari da COVID-19 durante le feste.
Il Decreto è stato illustrato dal Presidente Conte in una diretta streaming e sono anche disponibili le slide informative della Presidenza.

Spostamenti nei periodi festivi: le disposizioni del DL Natale

Il Decreto legge mantiene salve le disposizioni del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, e prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Ristori per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

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DPCM 3 DICEMBRE 2020

In Gazzetta ufficiale il testo del DPCM del 3 dicembre 2020 che detta le nuove misure urgenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
•Annunciato il 3 dicembre in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, il Decreto è operativo dal 4 dicembre 2020 e ricalca le previsioni generali del DPCM 3 novembre anche negli ALLEGATI – disponibili in formato PDF sul sito del Governo con alcune significative novità che riguardano le limitazioni agli spostamenti, già peraltro annunciati con DL n.158/2020.

• Sarà in vigore fino al 15 gennaio 2021 e non oltre il 6 dicembre resteranno in vigore anche le ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 (ordinanze sui diversi livelli di rischio epidemiologico delle Regioni) e/o a seguito di nuova ordinanza.

• Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili:
– la pagina delle FAQ per area di rischio regionale..

– la pagina informativa sui contenuti del DPCM 3 dicembre, con Testo integrale e Allegati.

– la pagina COVID-19 Situazione Italia sul sito del Ministero Salute con tutti i dati di monitoraggio regionali

– la pagina COVID-19 Domande e Risposte con le risposte interpretative ai quesiti relativi al DPCM 3 dicembre 2020

DPCM 11 DICEMBRE 2020 – AREE regionali di rischio epidemiologico

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’Ordinanza 11 dicembre 2020 sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) che si è tenuta l’11 dicembre.

L’Ordinanza, che sarà in vigore dal 13 dicembre prossimo, dispone l’area gialla per le RegioniBasilicata, Calabria, LombardiaePiemontee l’area arancione per la RegioneAbruzzo.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente:

  • area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: (nessuna Regione)
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DPCM 3 DICEMBRE 2020 – AREE regionali di rischio epidemiologico

Il Dpcm 3 dicembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per il periodo 4 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 4 dicembre 2020, sono ricomprese:

•nell’Area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;

•nell’Area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta – confermate a partire dal 6 dicembre con Ordinanze del 5 dicembre 2020 (in Gazzetta n.302 del 4 dicembre 2020) ;

•nell’Area rossa: Abruzzo.

Per aggiornamenti consulta il sito del Governo disponibile la pagina delle FAQ per area di rischio regionale.

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LE NOVITA’ DEL DPCM 3 DICEMBRE? – MISURE SPECIFICHE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

Il premier ha espresso una forte raccomandazione di non ricevere a casa persone non conviventi durante le festività ed ha annunciato le misure eccezionali, previste per il periodo natalizio.

Spostamenti nel periodo natalizio: quando e come muoversi dal 21 dicembre al 6 gennaio?

  • Coprifuoco confermato dalle 22 alle 5. A Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino.
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; sarà possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

Rientri dall’estero: obbligatoria la quarantena

  • rientri dall’estero: gli italiani che si troveranno all’estero dal 21 dicembre al 6 gennaio, tornando dovranno effettuare quarantena obbligatoria. Periodo di quarantena obbligatoria di 10 giorni per i turisti stranieri in Italia.

Impianti e attività crocieristiche: sospensioni o chiusure?

  • Impianti sciistici rimangono chiusi fino al 6 gennaio;
  • Crociere: sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio;
  • alberghi aperti ma ristoranti in essi chiusi dalle 18:00.

Scuola: quando si torna in classe?

  • dal 7 gennaio didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado.

Bar e ristoranti e attività commerciali: quando resteranno aperti, quando le chiusure?

  • in zona gialla aperti a pranzo, anche il giorno di Natale
  • In zona rossa e arancione aperti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto
  • Sempre consentita la consegna a domicilio.
  • Centri commerciali chiusi nei festivi e nei weekend.
  • Negozi: dal 4 dicembre a 6 gennaio aperti fino alle 21:00 e parte il piano Italia cashless.

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MISURE GENERALI PER IL TERRITORIO NAZIONALE

L’art. 1 dettaglia quelle che sono le misure generali che si applicano all’intero territorio nazionale, indipendentemente dall’Area di rischio. Ricalcano in parte quelle già previste nei precedenti DPCM del 3 novembre 2020 DPCM del 18 ottobre e del 13 ottobre con alcune importanti novità:


COPRIFUOCO (art. 1.3): dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ASSEMBRAMENTI CITTADINI(art. 1.4): In Strade e piazze può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

SPORT (art. 1.9.D): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

GIOCHI E SCOMMESSE (art. 1.9.L): sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

MUSEI (art. 1.9.R): sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

SCUOLE (art. 1.9.S): DAD integrata al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

SCUOLA D’INFANZIA (art. 1.9.S): svolgimento per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

FORMAZIONE (Art. 1 AA): Le amministrazioni possono (con decreto) rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;

Attività COMMERCIALI AL DETTAGLIO (Art. 1 let FF): nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

CONSUMO DI CIBI E BEVANDE (Art. 1 let GG): vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché’ fino alle ore 24,00 (non più le ore 22) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
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MISURE SPECIFICHE PER LE AREE DI RISCHIO DEL PAESE

Nell’AREA GIALLA

• Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
• Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
• Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
• Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
• Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
• Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
• Restano aperti i centri sportivi.
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
• Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
• Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
• Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
• Chiusura di musei e mostre.

Nell’AREA ARANCIONE

• Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
• Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
• Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.
• Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
• Chiusura di musei e mostre.
• Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
• Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
• Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
• Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
• Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
• Restano aperti i centri sportivi.

Nell’area ROSSA

• È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
• Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio
• non ci sono restrizioni.
• Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.
• Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
• Chiusi i centri estetici.
• Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.
• Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
• Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
• Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020


•Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
•Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
•Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
•Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
•Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Bahài e Sikh
•Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
•Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
•Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
•Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
•Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
•Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali
•Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
•Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
•Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
•Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
•Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
•Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
•Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico2020/21
•Allegato 19 Misure igienico-sanitarie
•Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero
•Allegato 21 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
•Allegato 22 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
•Allegato 23 Commercio al dettaglio
•Allegato 24 Servizi alla persona
•Allegato 25 Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

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