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Conversione DL Riaperture-DL 24/2022: Mascherine, Green pass, Smart Working e Sorveglianza sanitaria. Tutte le novità

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In Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione (LEGGE 19 maggio 2022, n. 52) del DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 (qui il testo definitivo) coordinato con le numerose modifiche emerse in sede parlamentare.

Vediamo tutte le previsioni già in vigore dal 1° Maggio 2022, le proroghe e le novità emerse.

DL 24/2022 convertito: cosa prevede?

Il Decreto Riaperture, DL 24/2022 convertito regola la caduta delle restrizioni dopo la fine dello stato di emergenza e riguarda le seguenti tematiche

Inoltre prevede la fine di specifiche attività connesse con la fine dello Stato di emergenza (chiuso il 30 maro 2022) :

Restano poi in vigore le

Certificazioni verdi COVID, Green Pass sul lavoro: cosa cambia dal 1°Maggio 2022 (art.6)

Dal 1° maggio 2022 sono decaduti tutti gli obblighi di Green pass base e rafforzato sulle principali attività economiche e socio-ricreative.

Accesso al luogo di lavoro: dal 1°maggio via l’obbligo di Green Pass (art.6 e 8)

Dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo di Green pass dai

Inoltre dal 30 aprile 2022 via l’obbligo del “green pass base”

Green pass: dove esibirlo dal 30 aprile?

In base all’art. 7 comma 2, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e reparti di degenza delle strutture ospedaliere ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario senza ulteriori condizioni.

Mascherine sul lavoro: cosa cambia dal 1° maggio 2022 (art.5)

A partire dal 1° maggio 2022 decade formalmente l’obbligo di mascherina anche al chiuso per effetto del DL 24/2022.

Come abbiamo visto, sui luoghi di lavoro, restando in vigore il Protocollo Covid-19 sui luoghi di lavoro, aggiornato il 4 maggio scorso con l’Accordo delle Parti sociali e Governo , è stato confermato

[Approfondisci sotto]

Formazione: modalità in presenza e modalità sincrona ammesse per la sicurezza sul lavoro

Come abbiamo visto nel precedente aggiornamento, il DL Riaperture contiene l’art. 9-bis (aggiunto nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura al Senato) che, nelle more dell’adozione dei nuovi Accordi per la formazione (di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL Fiscale), ammette che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Ciò vale tranne che nel caso di quelle attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

[Leggi il nostro approfondimento]

Proroghe Lavoro Agile/Smart Working semplificato: proroga 2022 (art.10)

In base all’art. 10 del DL Riaperture Convertito viene disposta la proroga dello Smart Working semplificato sia per dipendenti con figli a carico, che per i fragili che per i lavoratori del settore privato in generale, ma con scadenze diverse.

Proroghe lavoro agile al 31 luglio 2022 per lavoratori fragili e per lavoratori con figlio minore di 14 anni

L’articolo 10, comma 2 proroga sino al 31 luglio 2022 lo svolgimento della prestazione in modalità agile in forma semplificata -prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente- i soggetti individuati all’Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):

In base al comma 2 dell’art. 90 del DL 34/2020 (prorogato fino al 31 luglio 2022) la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Proroghe lavoro agile al 31 agosto 2022 per lavoratori del settore privato

L’articolo 10, comma 2-bis proroga sino al 31 agosto 2022 per i lavoratori del settore privato, lo svolgimento della prestazione in modalità agile in forma semplificataprescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente- prorogando le disposizioni ci cui all’Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Quindi il 31 agosto 2022 scade

Smart working nel privato: cosa deve fare il datore di lavoro

In base all’art.90 comma 3 e 4 prorogati al 31 agosto 2022 dal DL Riaperture, i datori di lavoro del settore privato potranno (continuare a) comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Smart working nel privato: serve l’accordo individuale?

In base all’art.90 comma 4 prorogato al 31 agosto 2022 dal DL Riaperture, la modalità di lavoro agile disciplinata dalla legge sullo Smart Working (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.

Smart working nel privato e sicurezza sul lavoro: come procedere?

In base all’art.90 comma 4 prorogato al 31 agosto 2022 dal DL Riaperture, gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione INAIL.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 luglio 2022 (art.10)

L’articolo 10 comma 2 del DL Riaperture proroga fino al 31 luglio 2022 l’applicazione delle disposizioni in materia di Sorveglianza sanitaria “eccezionale” per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in Articolo 83, commi 1, 2 3, D.L. 34/2020 -convertito con L. 77/2020)
La Sorveglianza è infatti richiamata nell’Allegato B del DL Riaperture (insieme allo Smart Working).

Sorveglianza sanitaria: cosa deve fare il datore di lavoro?

In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022), i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Chi sono lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio?

In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022), sono quei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Aziende senza medico competente: come fare la sorveglianza sanitaria?

In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022) nel caso non ci sia obbligo di nominare il medico competente (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08), i datori di lavoro potranno chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale).

Sorveglianza sanitaria eccezionale: cosa fa INAIL?

L’INAIL provvede alle richieste di sorveglianza sanitaria eccezionale avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sulla base di specifiche tariffe

Inidoneità del lavoratore: cosa fare?

In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022) qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.


Strutture dell’emergenza: cosa cambia dal 1° aprile 2022

Il decreto inoltre stabilisce


Stato di emergenza: fine al 31 marzo 2022. Cosa significa?

Con la chiusura dello Stato di emergenza il 31 marzo 2022:

Sistema a colori per le Regioni

Verrà superato definitivamente: non verranno più prodotte le ordinanze del Ministero della Salute di variazione delle Regioni (vedi la Mappa epidemiologica) ma non il Monitoraggio che continuerà a verificare l’evoluzione epidemiologica.

Protocolli anti-contagio (art.3)

In base all’Art. 3 del Decreto, il Ministero della Salute, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 può:

Questo è il nuovo contenuto dell’art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022.

Le nuove regole per l’isolamento dal 1°aprile (art.4)

In base alle nuove regole per Isolamento e autosorveglianza (in modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si inserisce l’art. 10-ter) dal 1°aprile:

Obbligo vaccinale per alcune professioni: cosa cambia?

Introdotto per alcune professioni (ultracinquantenni lavoratori o meno, personale sanitario, rsa, lavoratori strutture sanitarie, scuole, e comparto sicurezza e forze dell’ordine), resta vigente fino al 31 dicembre 2022 con la sospensione dal lavoro per:

Per approfondire sullo Stato di Emergenza: cos’è e come funziona?

Leggi l’articolo:


Allegati

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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