Patente a crediti: Nota INL n. 4634, linee guida e modulistica per il recupero dei crediti

Patente a crediti: Nota INL n. 4634, linee guida e modulistica per il recupero dei crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 4634 del 24 giugno 2026 riguardante le Linee guida per le Commissioni di recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, accompagnata dalla modulistica necessaria per la presentazione delle relative istanze.

La documentazione fornisce un quadro operativo destinato alle Commissioni territoriali, alle imprese e ai lavoratori autonomi che intendono recuperare i crediti decurtati dalla patente, disciplinando sia i percorsi formativi, sia gli investimenti economici che possono concorrere al reintegro del punteggio.

Come funziona il recupero dei crediti della patente

La nota INL n. 4634/2026 chiarisce che il recupero dei crediti (fino a 15 crediti) può avvenire attraverso specifici percorsi di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, valutati da una Commissione territoriale in relazione alle violazioni che hanno determinato la decurtazione.

Gli elementi che le Commissioni dovranno considerare riguardano:

  • formazione in materia di salute e sicurezza;
  • investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

Il soggetto interessato (impresa o lavoratore autonomo) dovrà presentare un’apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dall’INL, illustrando il piano di recupero dei crediti e la relativa tempistica. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche tramite l’associazione di rappresentanza.

Formazione: quali requisiti devono avere i corsi

Uno degli aspetti più rilevanti della nota riguarda i requisiti dei corsi validi ai fini del recupero dei crediti.

L’INL precisa anzitutto che questa formazione non costituisce aggiornamento della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma deve essere ulteriore a quella prevista dal TUSL e finalizzata esclusivamente al recupero dei crediti della patente.

Criteri di validità per il riconoscimento dei crediti

La nota specifica che i percorsi formativi – per essere considerati validi ai fini del recupero crediti – devono rispettare precise condizioni.

I soggetti formatori devono essere quelli individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; i corsi possono svolgersi in presenza oppure in videoconferenza sincrona, quando tale modalità sia ritenuta compatibile dalla Commissione. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 e i contenuti devono essere coerenti con le violazioni che hanno determinato la perdita dei crediti (la Commissione, su proposta dell’istante, indicherà i contenuti).

  • I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, escludendo la possibilità che il datore di lavoro svolga il ruolo di formatore, e devono prevedere il rilascio, da parte del soggetto organizzatore, di un attestato per ciascun corso, contenente specifici elementi indicati nella nota in esame (tra cui l’indicazione “valido ai fini del recupero crediti”).

Per ottenere il riconoscimento dei crediti è inoltre necessario:

  • frequentare almeno il 90% delle ore previste;
  • superare il test finale con almeno il 70% di risposte corrette;

La durata del percorso formativo viene determinata dalla Commissione tenendo conto della gravità delle violazioni e della tipologia. Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a:

  • (30 – crediti rimanenti) * un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5.

Poiché è previsto che i crediti possano essere recuperati progressivamente, l’impresa e/o il lavoratore autonomo avranno la possibilità di presentare un piano formativo suddiviso in moduli.

Gli investimenti che consentono il recupero dei crediti

Le linee guida dedicano ampio spazio anche agli investimenti che possono concorrere al recupero del punteggio. La Commissione valuterà, infatti, gli interventi sotto il profilo della sostenibilità economica e organizzativa, della coerenza con le caratteristiche dell’impresa e della loro effettiva capacità di migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Le tipologie ammesse al beneficio

Tra gli investimenti espressamente richiamati dalla nota figurano:

  • Sistemi di monitoraggio ambientale, tra cui sensori per rumore, gas, radiazioni e temperatura;
  • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti dotati di sensori integrati, purché ne sia dimostrato anche l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori. L’uso sarà verificato attraverso l’evidenza della formazione e dell’eventuale addestramento di cui all’art. 77, comma 4, lett. h), e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, come cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento per l’esposizione a sostanze pericolose;
  • Robotica e automazione: ad es. droni impiegati nelle attività a maggior rischio o sistemi robotici per operazioni pericolose;
  • Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, come sistemi di realtà virtuale, aumentata o mista destinati alla formazione, a simulazioni di emergenza o assistenza da remoto.

La nota chiarisce inoltre che sono ritenuti validi anche gli investimenti effettuati con il sostegno di contributi pubblici.

Criteri di attribuzione dei crediti

Per gli investimenti economici le linee guida prevedono una correlazione tra importo sostenuto e crediti attribuibili. La tabella allegata alla nota dispone quanto segue:

  • 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
  • 3 crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.

Per i percorsi formativi, invece, il riconoscimento dei crediti avviene in proporzione alla durata del corso, secondo il criterio indicato nelle linee guida:

  • corrispondenza crediti/ora: 0.25/1 (per ogni ora di formazione si riconoscono 0.25 crediti) con arrotondamento al numero intero per difetto (7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).

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