07.07.26 - Redazione InSic
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 4634 del 24 giugno 2026 riguardante le Linee guida per le Commissioni di recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, accompagnata dalla modulistica necessaria per la presentazione delle relative istanze.
La documentazione fornisce un quadro operativo destinato alle Commissioni territoriali, alle imprese e ai lavoratori autonomi che intendono recuperare i crediti decurtati dalla patente, disciplinando sia i percorsi formativi, sia gli investimenti economici che possono concorrere al reintegro del punteggio.
Nell'articolo
La nota INL n. 4634/2026 chiarisce che il recupero dei crediti (fino a 15 crediti) può avvenire attraverso specifici percorsi di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, valutati da una Commissione territoriale in relazione alle violazioni che hanno determinato la decurtazione.
Gli elementi che le Commissioni dovranno considerare riguardano:
Il soggetto interessato (impresa o lavoratore autonomo) dovrà presentare un’apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dall’INL, illustrando il piano di recupero dei crediti e la relativa tempistica. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche tramite l’associazione di rappresentanza.
Uno degli aspetti più rilevanti della nota riguarda i requisiti dei corsi validi ai fini del recupero dei crediti.
L’INL precisa anzitutto che questa formazione non costituisce aggiornamento della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma deve essere ulteriore a quella prevista dal TUSL e finalizzata esclusivamente al recupero dei crediti della patente.
La nota specifica che i percorsi formativi – per essere considerati validi ai fini del recupero crediti – devono rispettare precise condizioni.
I soggetti formatori devono essere quelli individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; i corsi possono svolgersi in presenza oppure in videoconferenza sincrona, quando tale modalità sia ritenuta compatibile dalla Commissione. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 e i contenuti devono essere coerenti con le violazioni che hanno determinato la perdita dei crediti (la Commissione, su proposta dell’istante, indicherà i contenuti).
Per ottenere il riconoscimento dei crediti è inoltre necessario:
La durata del percorso formativo viene determinata dalla Commissione tenendo conto della gravità delle violazioni e della tipologia. Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a:
Poiché è previsto che i crediti possano essere recuperati progressivamente, l’impresa e/o il lavoratore autonomo avranno la possibilità di presentare un piano formativo suddiviso in moduli.
Le linee guida dedicano ampio spazio anche agli investimenti che possono concorrere al recupero del punteggio. La Commissione valuterà, infatti, gli interventi sotto il profilo della sostenibilità economica e organizzativa, della coerenza con le caratteristiche dell’impresa e della loro effettiva capacità di migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra gli investimenti espressamente richiamati dalla nota figurano:
La nota chiarisce inoltre che sono ritenuti validi anche gli investimenti effettuati con il sostegno di contributi pubblici.
Per gli investimenti economici le linee guida prevedono una correlazione tra importo sostenuto e crediti attribuibili. La tabella allegata alla nota dispone quanto segue:
Per i percorsi formativi, invece, il riconoscimento dei crediti avviene in proporzione alla durata del corso, secondo il criterio indicato nelle linee guida:
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