Verifiche periodiche attrezzature: i chiarimenti della Circolare n. 11/2026 sulle piattaforme in frutteto

Verifiche periodiche attrezzature: i chiarimenti della Circolare n. 11/2026 sulle piattaforme in frutteto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026 con la quale ha fornito chiarimenti operativi sulla modifica all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge n. 34/2026 (Legge annuale PMI).
La Circolare specifica quindi l’ambito di applicazione e la periodicità delle verifiche per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e fuoristrada destinate alle operazioni in frutteto, tracciando confini netti rispetto ai carri raccogli frutta e alle PLE tradizionali.

Il quadro normativo: la Legge n. 34/2026
e l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la cosiddetta Legge annuale sulle piccole e medie imprese), in vigore dal 7 aprile 2026, è intervenuta sul tessuto normativo del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con diverse disposizioni. Tra queste, la modifica all’Allegato VII del Testo Unico di Sicurezza, che elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie ai sensi dell’articolo 71, comma 11.
In particolare, il legislatore ha introdotto una nuova voce riguardante le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, sottoponendole a un regime di verifica periodica triennale.
La Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026 – emanata su conforme parere della Commissione (Allegato III del D.I. 11 aprile 2011) e dell’Ufficio legislativo – si pone l’obiettivo di dissipare ogni dubbio interpretativo per gli operatori del settore.

Chiarimenti tecnici: la distinzione
dai carri raccogli frutta e dalle PLE tradizionali

Uno degli aspetti centrali del documento ministeriale riguarda la delimitazione del campo di applicazione, volto a evitare pericolose sovrapposizioni con attrezzature già disciplinate da altri regimi normativi:

  • Macchine agricole raccogli frutta (carri agricoli raccogli frutta): queste attrezzature rientrano nella definizione di “impianti speciali” (punto 9 dell’allegato A al DM 4 marzo 1982) e sono già previste nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 come ponti sospesi e relativi argani, con un obbligo di verifica biennale.
  • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) tradizionali: non rientrano nella novità neanche le classiche PLE, finora classificate come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato (soggette a verifica annuale).

Il Ministero sottolinea che un’eventuale estensione della periodicità a tre anni per queste categorie sarebbe stata, peraltro, in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un settore segnato anche da frequenti incidenti, talvolta persino mortali.

L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche – con la frequenza indicata nella norma – proprio allo scopo di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Cosa si intende per “operazioni in frutteto”
e quali attrezzature rientrano nella norma

La Circolare n. 11/2026 chiarisce che per operazioni in frutteto si intendono principalmente attività eseguite dalla piattaforma, fino a un’altezza massima inferiore ai 3 metri (in riferimento alla norma tecnica UNI EN 16952), tra cui:

  • Potatura: taglio dei rami in altezza per la gestione sicura della pianta.
  • Diradamento e manutenzione: interventi manuali su piante di diverse altezze.
  • Raccolta: operazioni di gestione della frutta e degli sfridi, rese possibili anche dal posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma operativa.

Relativamente alle piattaforme per operazioni in frutteto, la Circolare fornisce alcuni esempi (nel testo integrale della Circolare n.11/26 sono presenti anche immagini esplicative):

  • Piattaforme semoventi a sviluppo verticale: molto comuni nei frutteti, dotate di cestello o pedana estensibile verticalmente (alcuni modelli prevedono anche l’estensione laterale).
  • Piattaforme su trattore (applicazioni agricole): montate direttamente sul sollevatore o sulla struttura del trattore.
  • Piattaforme a ragno (o articolate): utilizzate per potature speciali e per superare ostacoli complessi.

Sintesi operativa: a chi si applica
l’obbligo di verifica triennale

In definitiva, l’obbligo di verifica triennale si applica alle piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (raccolta, potatura, diradamento, o altre operazioni sempre relative al frutteto), ad un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri, progettate per operare sia su terreni sconnessi che livellati, purché non rientrino nella definizione di macchina agricola raccogli frutta ex DM 4 marzo 1982 (punto 9 Allegato A).

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