23.10.26
26.10.26 - Redazione InSic
Con la nota prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026, i Vigili del Fuoco chiariscono le modalità per documentare l’esperienza professionale richiesta ai fini della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, ammettendo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in alternativa all’attestazione dell’impresa.
Nell'articolo
La nota prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica riguarda il cosiddetto “Caso 2”, previsto dal D.M. 1° settembre 2021 e successive modifiche. Il chiarimento si applica ai tecnici che, al 25 settembre 2022, svolgevano attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni e che, in virtù di tale esperienza, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa o dalle imprese presso cui il candidato ha lavorato può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza necessità di motivare tale scelta.
La dichiarazione deve indicare le attività svolte, lo specifico presidio antincendio oggetto dell’esame e i periodi lavorativi maturati entro il 25 settembre 2022, necessari a comprovare il requisito triennale.
Resta obbligatorio allegare il curriculum vitae. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000, tramite il portale, in sostituzione dell’attestazione di servizio.
Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio. La nota invita gli uffici competenti ad applicare uniformemente le indicazioni nelle rispettive istruttorie.
La possibilità di autocertificare l’esperienza semplifica la documentazione richiesta, ma non comporta il riconoscimento automatico della qualifica, che resta subordinato alla valutazione prevista dalla normativa.
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