Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ricordato che il prossimo 30 aprile rappresenta il termine ultimo per la nomina dell’Energy Manager. Questa figura, introdotta dalla Legge 10/91, riveste un ruolo cruciale nella pianificazione energetica aziendale, supportando il management nell’adozione di politiche di efficientamento e sostenibilità.
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L’obbligo di nomina scatta al superamento dei seguenti parametri di consumo annuo:
I soggetti che non raggiungono tali soglie possono comunque procedere alla nomina volontaria, beneficiando delle competenze di questa figura per ottimizzare i costi e migliorare la sostenibilità aziendale.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma web della FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), che gestisce le nomine per conto del Ministero in virtù di una specifica convenzione.
L’inosservanza dell’obbligo di nomina del tecnico responsabile, previsto dall’art. 19 della Legge 10/1991, comporta sanzioni amministrative significative. Secondo l’art. 132 comma 8 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): “L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 5.1645 euro”.
Non sono invece previste sanzioni per errori materiali di compilazione del modulo, purché l’invio avvenga entro la scadenza del 30 aprile. In caso di sviste, è possibile rettificare i dati sul portale FIRE previa ri-approvazione; ai fini del rispetto dei termini di legge, farà comunque fede la data del primo invio. Restano ovviamente ferme le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
L’Energy Manager è un profilo strategico per la transizione ecologica. Il suo ruolo non è puramente burocratico, ma operativo e decisionale:
La figura è stata istituita dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Secondo la Circolare MiSE del 18 dicembre 2014 (tuttora riferimento applicativo), l’incarico può essere affidato a un dipendente interno (preferibilmente con ruolo dirigenziale in strutture complesse) o a un consulente esterno con comprovata esperienza.
È comune confondere queste due figure, ma esistono distinzioni fondamentali basate sulla norma UNI CEI 11339:
Spesso le due figure coincidono nello stesso professionista, ma un Energy Manager non è necessariamente un EGE certificato.
Il ruolo di questa figura è in costante crescita. Secondo gli ultimi dati consolidati gestiti dalla FIRE:
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