Medici competenti: indicazioni dal Ministero Salute in vista della riapertura

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Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare n.14915 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute con importanti indicazioni operative relative alle attività del medico competente nell’attuale contesto emergenziale da COVID-19 e nuove indicazioni sulle visite mediche preventive, che abbiamo già in parte approfondito nella intervista al Dott. Sacco sul ruolo del medico competente.
In questa occasione abbiamo evidenziato fra le novità salienti della Circolare, il riferimento all’attivazione della visita medica “precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi” (art. 41, comma 2 lettera e-ter del D.lgs. 81/2008) “indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”; inoltre, il Ministero della Salute sottolinea che le visite mediche di sorveglianza sanitaria non possono prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e dunque non possono realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.

In questo articolo:
Emergenza COVID-19 e ruolo di primo piano del medico
Obblighi informativi al momento della riapertura
Riavvio di attività e ruolo del medico
Rientro in azienda: obblighi di lavoratori e medici competenti
Visite mediche: indicazioni del Ministero Salute
Visite mediche indifferibili e differibili

Emergenza COVID-19 e ruolo di primo piano del medico

Nella Circolare viene innanzitutto ribadito il ruolo del medico competente “di primo piano” nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, e amplificato nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo “durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro”.
Si riporta quindi l’elenco dei Medici Competenti iscritti in elenco (D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 38, comma 4) distinti per regione e la Distribuzione per tipologia di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dei visitati nel 2018 e dei giudizi di inidoneità e di idoneità parziali.

Obblighi informativi al momento della riapertura

Il Ministero a proposito degli obblighi di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 sollecita il medico a tenere aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news.
Il Ministero stila quindi un elenco di obblighi per lavoratori:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
– mantenere la distanza di sicurezza;
– rispettare il divieto di assembramento;
– osservare le regole di igiene delle mani;
– utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Riavvio di attività e ruolo del medico

Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, risulta opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro:
• nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato in data 24 aprile come riportato nel DPCM del 26 aprile 2020.
• nella contestualizzazione delle misure di contenimento del rischio “alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera” e “fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità”.
• nel potenziamento di quegli interventi verso le persone fragili i quali, già nella “ordinarietà”, contribuivano al loro mantenimento sul luogo di lavoro
• nell’adeguata comunicazione attraverso strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori in modalità agile onde evitare o contenere fenomeni di isolamento sociale gestiti a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico dei lavoratori.

Rientro in azienda: obblighi di lavoratori e medici competenti

Quanto al rientro lavorativo in azienda, il Ministero indica che:
IL LAVORATORE
• deve dare comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
• deve rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica (art. 41 c. 1 lett. c.)

IL MEDICO COMPETENTE:
• può svolgere per il contact tracing nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e in collaborazione con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2;
• potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
• Potrà essere coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità (anche rispetto all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza);
• per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, dovrà effettuare la visita medica (art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08) precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELL’ASSENZA PER MALATTIA;
• Per questi particolari lavoratori si raccomanda di evitare lo stigma e la discriminazione nei loro confronti al momento del rientro nell’ambiente di lavoro.

Visite mediche: indicazioni del Ministero Salute

In merito alla visita medica il Ministero della Salute specifica che: “non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza” e indica alcune condizioni:
• al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9;
• le visite si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani;
• il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);
• si eviti l’aggregazione dei lavoratori in attesa di visita;
• Si predisponga un’adeguata informativa ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Le visite indifferibili e differibili

Il Ministero indica che dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità ovvero:
• la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
• la visita medica su richiesta del lavoratore;
• la visita medica in occasione del cambio di mansione;
• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Le visite differibili o da sospendere
Possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)
Sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della SaluteCOVID-19 e sicurezza sui luoghi di lavoro

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