Miscele con metanolo: come considerarla ai fini della direttiva Seveso?

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Fra i quesiti pervenuti al Centro di Coordinamento sull’applicazione del D.lgs.105/2015, il n.19/2019 pone il seguente interrogativo: “Come deve essere considerata, ai fini della normativa Seveso, una miscela che contiene metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze”.
Il quesito è l’ultimo presentato nel 2019. La pagina completa dove visionare tutte le risposte è disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente.
Suggeriamo la lettura della pagina dedicata al quesito sul sito del ministero con l’intera articolazione del quesito presentato

Il Quesito del Centro di Coordinamento Seveso

In presenza di una miscela contenente metanolo ed altre sostanze, si vuole capire, come vada classificata la miscela; in particolare, ai fini dell’assoggettabilità alla normativa Seveso, se applicare le soglie previste dalla voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 al D.lgs. 105/2015 oppure se applicare, ad es. per gli aspetti relativi alla tossicità, le soglie previste dalla categoria H2 alla parte 1 dello stesso allegato. L’Allegato 1 al Decreto 105/2015 prevede alla nota 1: “Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008.”
Lo stesso Allegato specifica alla nota 2: “Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 – Regolamento CLP nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un’altra descrizione”.
Il Regolamento (CE) 1272/2008 all’art. 3 recita: “Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato”.

La risposta del Centro di Coordinamento Seveso

Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano contenute sostanze non classificate, la miscela si caratterizza non solo in funzione della percentuale di metanolo ma anche delle altre sostanze presenti: il detentore della sostanza dovrà effettuare opportune valutazioni in modo da classificare correttamente la miscela. Nel caso non siano evidenziate ulteriori classificazioni di pericolo, si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs 105/15.
In particolare, nel caso di miscela “metanolo + acqua”, la miscela si caratterizza in funzione della percentuale di metanolo: se la percentuale di metanolo presente è = 10 % deve essere considerata, in base alla nota 2 dell’Allegato 1 al Decreto 105/2015, equivalente al metanolo puro, e pertanto è corretto avvalersi, come sopra specificato, del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs 105/15.
Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano invece contenute sostanze con specifiche proprietà intrinseche di pericolo, e quindi classificate, tali miscele devono essere valutate secondo quanto riportato in Allegato I al regolamento 1272/2008. Per tali miscele, anche nel caso in cui la classificazione determini le stesse categorie di pericolo considerate dal Decreto 105/2015 per la sostanza “metanolo” puro, non si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs 105/15 anche in considerazione delle possibili diverse caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche che tale miscela può assumere e che la possano rendere maggiormente pericolosa.

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Redazione InSic

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