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DL 83/2020: proroga stato di emergenza, i riferimenti a mascherine e dispositivi di protezione individuale – CONVERSIONE IN LEGGE

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AGGIORNAMENTO
In Gazzetta la LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 di conversione del Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, che reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, (prevista con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e) fissata inizialmente al 31 luglio e poi al 15 ottobre 2020 (con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio). Il Decreto passa all’esame del Senato.
Il Decreto-legge convertito conferma il testo del DL di partenza per quanto riguarda gli aspetti collegati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale prorogando l’efficacia delle disposizioni contenute
nel decreto-legge n.19/2020 che riporta le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati
nel decreto-legge 83/2020, che ha stabilito il progressivo allentamento dei divieti e dei vincoli imposti nella fase più acuta dell’emergenza
• i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell’allegato 1, fra le quali il DL Cura Italia
• gli incarichi dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

Mettiamo in luce alcuni aspetti collegati con la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

DL 83/2020: proroghe all’acquisto dei DPI

Il DL 83/2020 modifica l’articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia, convertito in L. 27/2020) e proroga al 15 ottobre 2020 (fine dello stato di emergenza) le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all’ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari.
In questo periodo temporale, il Dipartimento della protezione civile, i “soggetti attuatori”, individuati dal Capo del Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, droplets (“goccioline”) e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il successivo comma 3 consente il ricorso alle mascherine chirurgiche per gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

DL 83/2020: proroghe alla produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI).

L’articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure straordinarie adottate dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 18/2020 per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’articolo 15 del Cura Italia ha consentito di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). Al fine di avvalersi della suddetta deroga, garantendo al contempo gli standard di qualità e sicurezza, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, devono inviare all’Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall’invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l’ente di validazione è l’INAIL.

DL 83/2020: proroghe all’inclusione delle mascherine in commercio tra i DPI

Proroga al 15 ottobre anche per la disposizione dell’articolo 16 del Cura Italia che ha previsto che, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Ciò vale anche ai volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti) e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

DL 83/2020: proroghe al lavoro agile/ smart-working

Proroga al 15 ottobre anche per le disposizioni dell’Articolo 39 del D.L. 18/2020 in materia di lavoro agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché da parte di lavoratori immunodepressi.
Ulteriore proroga al 15 ottobre anche per le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, 3 e 4, del D.L. 34/2020 (convertito con L. 77/2020-Lavoro agile nel settore privato) che
proroga la possibilità di smart working in forma semplificata per i datori di lavoro privati, prescindendo quindi dall’accordo individuale generalmente richiesto dalla normativa vigente, fino al 15 ottobre 2020 limitatamente ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (in ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente)
•proroga lo smart-working ma fino al 14 settembre 2020 per i genitori di figli minori di 14 anni.
• proroga anche dell’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112)
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020

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Redazione InSic

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