07.09.26
La legge 7 agosto 2026, n. 152 introduce un ulteriore differimento dei termini per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento previsto dal D.M. 19 marzo 2015.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 la legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107. Il provvedimento, all’articolo 13-octies, dispone una proroga di un anno dei termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti soggette alle disposizioni del D.M. 19 marzo 2015.
La proroga riguarda le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto e che risultano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze già prorogate. Il differimento interessa i termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015, secondo quanto stabilito dall’articolo 13-octies.
La disposizione conferma il percorso di adeguamento articolato per fasi e consente alle strutture interessate di disporre di un ulteriore anno per completare gli interventi di sicurezza antincendio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti.
Per gli enti e i privati responsabili delle strutture interessate è inoltre previsto l’obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio entro il nuovo termine previsto dalla norma.