Contratto di somministrazione: abrogato un articolo del Testo Unico di Sicurezza

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Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, uno dei decreti attuativi del Job Act che ha di fatto riscritto le norme sui contratti e sulle mansioni, contiene all’articolo 55 comma 1 lett. e) l’abrogazione dell’articolo 3, comma 5, del Testo unico di Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n. 81) in materia di somministrazione del lavoro.

L’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell’utilizzatore.
Il decreto 81/2015 all’articolo 35 comma 4 abroga l’articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. Egli deve formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni dello stesso TUS.
E aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Riferimenti:
Art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (abrogato)
“Articolo 3 – Campo di applicazione
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”


Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
“Articolo 35 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

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Redazione InSic

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