Lavori condominiali: la posizione di garanzia dell’amministratore in quanto committente

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Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda la posizione di garanzia dell’ amministratore di condominio in quanto committente: in un caso di incendio doloso, all’amministratore è stato contestato di non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.

Il commento della sentenza n. 43500 del 21.09.2017, è a cura dell‘Avvocato S. Casarrubia.

Il Caso della sentenza n. 43500 del 21.09.2017

Gli imputati, rispettivamente, titolare di un’impresa artigiana e amministratore di condominio, sono ritenuti responsabili, con condotte colpose indipendenti, del delitto di incendio colposo che aveva interessato il piano mansardato ed il tetto dell’edificio condominiale.
Per il primo, l’addebito di colpa è relativo alla mancata adozione di cautele in tema di sicurezza antincendio nel corso dei lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai posti sul tetto, effettuati con l’ausilio di un cannello collegato ad una bombola di gas propano. Non sono stati rinvenuti estintori sul posto.
Per il secondo, invece, l’addebito è relativo al fatto di avere conferito l’incarico senza verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, in violazione dell’art. 90, co. 9, lett. a) e dell’All. 17 del T.U. Sic., non avendo acquisito documentazione relativa alla conformità alle normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione, né attestati inerenti la formazione e il documento di regolarità contributiva.

Secondo la Cassazione

La condanna è stata confermata dalla Cassazione: l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio è tenuto, quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, essendo titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale ai sensi dell’art. 1130 cod. civ.

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Redazione InSic

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