Edilizia scolastica: chiarimenti sul fondo rotativo per la progettualità

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A seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015 sulla “Buona Scuola” (GU n. 162 del 15/07/2015) e dell’articolo 1 commi 166 e 167, il Governo informa attraverso il sito ItaliaSicura.governo.it che non è necessario aggiornare il testo della Circolare CDP (Cassa Depositi e Prestiti) del 25 febbraio 2003, n. 1250 che riportava le “Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualità”


Eventuali domande di finanziamento degli enti locali per interventi di edilizia scolastica con utilizzo delle risorse del Fondo potranno quindi essere immediatamente istruite aggiunge la Nota. Inoltre, per gli interventi di edilizia scolastica rimane valida l’eccezione di cui al punto 5 della Circolare e quindi non è prevista una soglia minima di importo.

Le indicazioni della Circolare CDP del 2003
Il Punto 5 della suddetta circolare del 2003, che riportiamo in allegato, riguarda per l’appunto le Soglie per l’accessoe indica:
“Il consiglio di amministrazione della Cassa, al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse, ha ritenuto di fissare i seguenti limiti di importo per l’accesso al Fondo (ad eccezione che per gli interventi relativi alla “quota A”, per i quali non sussiste alcuna soglia minima di importo):
– € 250.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
– € 1.000.000 per tutti gli altri soggetti beneficiari.
Tali limiti sono riferiti al costo previsto delle opere, intendendosi per tale la somma delle sole spese previste per lavori e forniture (al netto di IVA).
Nel caso di spese connesse a insiemi di opere, da finanziare con un’unica anticipazione, almeno una tra queste opere deve superare la soglia di importo come sopra definita.
Queste soglie, ovviamente, non operano per le richieste di accesso al Fondo relative ai concorsi di idee”
.

Gli articoli della Buona Scuola
Riportiamo in allegato l’articolo 1 comma 166 e 167 della Legge 107/2015 sulla “Buona Scuola”
166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualita’ per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all’articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, e’ differito al 31 dicembre 2018.

167. All’articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

Riferimenti normativi:
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015
(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015)

Circolare CDP 25 febbraio 2003, n. 1250
Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualità.

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Redazione InSic

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