La Legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell’edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva con riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Decreto di recepimento della Direttiva UE)
All’articolo 2 la Legge regionale dell’Abruzzo 18/2015 prevede l’emanazione di uno specifico Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, che attui le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive europee tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini.
In attesa del Regolamento regionale
In particolare il Regolamento regionale determinerà, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici, tenendo conto della normativa tecnica in materia e dell’evoluzione tecnologica:
a) le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, responsabile in genere o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici, ivi compresa la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, nonché la frequenza dei controlli di efficienza energetica, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;
b) gli obblighi a cui si deve attenere l’operatore incaricato del controllo ed eventuale manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici, sia nei confronti del responsabile dell’impianto, delle autorità competenti di cui all’art. 6 e della Regione;
c) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
Inoltre, il Regolamento regionale dovrà comunque garantire:
a) le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente;
b) qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
c) in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.
I compiti successivi della Giunta a seguito del Regolamento
All’articolo 5 della Legge Regionale 18/2015, entro sessanta giorni dall’emanazione del Regolamento regionale ed in attuazione del medesimo, la Giunta regionale provvederà, con propria delibera, a:
a) definire i programmi per la qualificazione e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
b) definire e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
c) definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l’art. 2, comma 1, lettera b);
d) definire ed avviare i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché definire i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (decreto legislativo 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, al fine di intervenire con eventuali adeguamenti normativi.
Riferimenti normativi:
REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 4 luglio 2015, n. 18
Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.38 del 3-10-2015)
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