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22.11.19 - Redazione InSic
Con Decreto del ministero dell’Interno 8 novembre 2019 (in GU n.273 del 21-11-2019) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta).
Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996
Vediamo campo di applicazione del Decreto, gli obiettivi della Regola tecnica, l’utilizzo dei prodotti antincendio presso gli impianti e quanto previsto in termini di adeguamento degli impianti esistenti.
Nell'articolo
Il decreto si applica (art.1) alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
Non si applica agli:
In art.2 si specifica che gli obiettivi della regola tecnica, oltre a salvaguardare persone, beni e assicurare la sicurezza dei soccorritori contro i rischi di incendio ed esplosione riguardano anche la realizzazione degli impianti in modo da:
In art.3 si precisa ulteriormente che gli impianti vanno “realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti”.
All’art. 4 alcune indicazioni sui prodotti per uso antincendio, impiegati negli impianti sui quali ricade il decreto: vanno identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni, accettati dal responsabile dell’attività.
Il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili oppure alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 oppure legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, potendo garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al decreto.
Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica (art. 5) ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:
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