29.10.26 - Redazione InSic
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 ha fornito indicazioni al personale ispettivo per le attività di accertamento degli obblighi formativi dei datori di lavoro.
Il documento fa chiarezza su: tempistiche di erogazione della formazione, revoca della sospensione per lavoro nero (art. 14 del D.Lgs. 81/08), deroga di 30 giorni per il settore turistico-ricettivo e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, documentazione probatoria da esibire durante i controlli.
Nell'articolo
L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la precedente disposizione transitoria – contenuta nell’Accordo del 21 dicembre 2011 – che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione, spesso erroneamente interpretata come facoltà di posticipare l’avvio della formazione stessa.
A seguito di tali modifiche e del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026), l’INL ha aggiornato le indicazioni precedentemente fornite con la Circolare n. 3/2021.
In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare:
La Circolare n. 3/2021 – con riferimento alla disposizione transitoria sopra citata – riteneva sufficiente, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa fosse “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”.
Alla luce del nuovo contesto di riferimento, le indicazioni operative per il personale ispettivo sono così aggiornate:
L’articolo 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 198/2025, ha introdotto una specifica deroga per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della Legge n. 287/1991).
Per tali specifici settori, in ragione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 possono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione.
L’INL precisa che tale norma rappresenta una deroga riguardante esclusivamente il termine di completamento delle attività e non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo in occasione dell’assunzione.
Il lavoratore può essere adibito all’attività lavorativa prima della conclusione dell’intero percorso formativo, purché questo sia ultimato entro i trenta giorni (o in coerenza con la durata del contratto, se inferiore).
Nel corso dei controlli effettuati nei primi trenta giorni dall’assunzione, qualora non vi sia evidenza dell’avvenuta conclusione della formazione (mediante esibizione di attestati o tracciamento dell’addestramento), il personale ispettivo richiederà la documentazione idonea a dimostrare quantomeno l’avvio di azioni propedeutiche.
Costituiscono documentazione idonea ad attestare l’avvio del percorso formativo (elenco non esaustivo):
In assenza di attestati di formazione o di adeguata documentazione probatoria verrà contestata la violazione dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, con relativo verbale di contravvenzione e prescrizione.
Nei casi di sospensione ex art. 14 del D.lgs. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento, l’attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione.
In conclusione, l’INL specifica quanto segue:
L’Ispettorato precisa e chiarisce, inoltre, che tali disposizioni non attenuano in alcun modo l’obbligo inderogabile del datore di lavoro di informare preventivamente i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.
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