Formazione sicurezza sul lavoro: le indicazioni operative della Nota INL n. 2377/2026

Formazione sicurezza sul lavoro: le indicazioni operative della Nota INL n. 2377/2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 ha fornito indicazioni al personale ispettivo per le attività di accertamento degli obblighi formativi dei datori di lavoro.
Il documento fa chiarezza su: tempistiche di erogazione della formazione, revoca della sospensione per lavoro nero (art. 14 del D.Lgs. 81/08), deroga di 30 giorni per il settore turistico-ricettivo e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, documentazione probatoria da esibire durante i controlli.

Sicurezza sul lavoro: quando deve partire la formazione dei neoassunti?

L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la precedente disposizione transitoria – contenuta nell’Accordo del 21 dicembre 2011 – che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione, spesso erroneamente interpretata come facoltà di posticipare l’avvio della formazione stessa.

A seguito di tali modifiche e del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026), l’INL ha aggiornato le indicazioni precedentemente fornite con la Circolare n. 3/2021.

Revoca della sospensione per lavoro nero (art. 14 D.Lgs. 81/2008)

In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare:

  • sia la posizione contrattuale dei lavoratori;
  • sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione, informazione e eventuale sorveglianza sanitaria).

La Circolare n. 3/2021 – con riferimento alla disposizione transitoria sopra citata – riteneva sufficiente, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa fosse “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”.

Condizioni per la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale

Alla luce del nuovo contesto di riferimento, le indicazioni operative per il personale ispettivo sono così aggiornate:

  • Revoca del provvedimento di sospensione: è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.
  • Verbale di prescrizione: ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, il verbale di prescrizione deve fissare per la regolarizzazione un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi. In tal senso, il personale ispettivo non farà quindi più riferimento al termine di 60 giorni.

La deroga per il settore turistico-ricettivo (D.L. n. 159/2025)

L’articolo 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 198/2025, ha introdotto una specifica deroga per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della Legge n. 287/1991).

Condizioni, limiti e obblighi

Per tali specifici settori, in ragione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 possono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione.

L’INL precisa che tale norma rappresenta una deroga riguardante esclusivamente il termine di completamento delle attività e non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo in occasione dell’assunzione.
Il lavoratore può essere adibito all’attività lavorativa prima della conclusione dell’intero percorso formativo, purché questo sia ultimato entro i trenta giorni (o in coerenza con la durata del contratto, se inferiore).

Accertamenti ispettivi e documentazione probatoria

Nel corso dei controlli effettuati nei primi trenta giorni dall’assunzione, qualora non vi sia evidenza dell’avvenuta conclusione della formazione (mediante esibizione di attestati o tracciamento dell’addestramento), il personale ispettivo richiederà la documentazione idonea a dimostrare quantomeno l’avvio di azioni propedeutiche.

Documentazione idonea ad attestare l’avvio del percorso formativo

Costituiscono documentazione idonea ad attestare l’avvio del percorso formativo (elenco non esaustivo):

  • Documentazione attestante interlocuzioni, a mezzo PEC o con altre modalità che garantiscano data certa, tra datore di lavoro e soggetto formatore per la prenotazione dei corsi.
  • Richiesta di collaborazione formulata dal DL a un organismo paritetico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte II, punto 2, ultimo periodo) tramite PEC o strumenti con data certa.
  • Documentazione attestante interlocuzioni tra il datore di lavoro (in caso di organizzazione diretta dei corsi) e il docente formatore per la prenotazione dei corsi (tramite PEC o strumenti con data certa).
  • Documentazione attestante le interlocuzioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sull’organizzazione dei corsi.

In assenza di attestati di formazione o di adeguata documentazione probatoria verrà contestata la violazione dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, con relativo verbale di contravvenzione e prescrizione.

Nei casi di sospensione ex art. 14 del D.lgs. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento, l’attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione.
In conclusione, l’INL specifica quanto segue:

  • per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario che il contravventore dimostri l’avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l’esibizione di attestati di formazione;
  • per la revoca della sospensione sarà sufficiente l’esibizione di documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti.

L’Ispettorato precisa e chiarisce, inoltre, che tali disposizioni non attenuano in alcun modo l’obbligo inderogabile del datore di lavoro di informare preventivamente i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

  • Nota per i lettori: Per un’analisi integrale delle istruzioni procedurali rivolte al personale ispettivo, si rinvia alla lettura integrale della Nota INL prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 disponibile sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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  • Per adempiere all’obbligo inderogabile del datore di lavoro di informare preventivamente i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 scopri i manuali ABC: