Resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione: adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/557

Resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione: adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/557

La Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/557 del 16 marzo 2026, che integra il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione. Il provvedimento determina le classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale “resistenza al fuoco”, con l’obiettivo di garantire continuità al sistema di classificazione già in vigore.

Le classi di prestazione per la resistenza al fuoco

Con il Regolamento delegato (UE) 2026/557, la Commissione europea determina le classi di prestazione da utilizzare per la dichiarazione della caratteristica essenziale “resistenza al fuoco” dei prodotti da costruzione, nell’ambito del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/3110.

Secondo quanto evidenziato nei considerando, la definizione di classi di prestazione adeguatamente dettagliate è necessaria per consentire ai fabbricanti di dichiarare le prestazioni dei propri prodotti all’interno della zona armonizzata istituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici e di mercato.

Continuità con il precedente sistema

le classi di prestazione relative alla resistenza al fuoco erano già state definite dal Regolamento delegato (UE) 2024/1681 sulla base del precedente Regolamento (UE) n. 305/2011. Tuttavia, tali classi non risultano applicabili nell’ambito del nuovo Regolamento (UE) 2024/3110.

Per mantenere la continuità del sistema, il gruppo di esperti sull’acquis del CPR ha pertanto consigliato di definire le stesse classi di prestazione già previste dal Regolamento delegato (UE) 2024/1681.

Entrata in vigore

L’articolo 1 stabilisce che le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale “resistenza al fuoco” sono quelle riportate nell’allegato del regolamento.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/557 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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