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08.02.24 - Redazione InSic
In Gazzetta la legge di conversione (L.11/2024), con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 – qui il testo convertito, il cd. DECRETO ENERGIA 2023 che prevede disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Era stato annunciato nel Consiglio dei ministri di ieri 27 novembre ma il Governo ha deciso di aggiornare ulteriormente le disposizioni del Decreto. Il Decreto ENERGIA 2023 si pone nel quadro delle riforme settoriali previste dalle singole Missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e con alcune delle sue riforme punta a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Vediamo di seguito il contenuto del Decreto Energia 2023, le misure di sicurezza energetica, gli incentivi per le fonti rinnovabili per impianti fotovoltaici, rigassificazione, geotermici.
Nell'articolo
il DL 181/2024 convertito contiene tre diversi Capi:
Le nuove disposizioni sono finalizzate a
Il testo prevede
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha ulteriormente dettagliato gli aspetti più economici del Decreto ENERGIA 2023 che prevede nello specifico
Non mancano iniziative specifiche come:
Una delle parti più interessanti del Decreto riguarda le misure volte ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile (Articoli 1 comma 1-3). Nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il bisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il comma 2 demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati. L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Quanto agli impianti eolici galleggianti in mare, il Decreto-legge Energia 2023 prevede l’individuazione di aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno (Porto Empedocle e Gioia Tauro) soggetti alla gestione di un’Autorità di sistema portuale, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee allo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti. Le opere per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquido on-shore, nonché le infrastrutture connesse, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
L’articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, apporta modifiche alla disciplina – di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 50/2022 – istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore di cui al medesimo articolo 5 del D.L. n. 50/22.
L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0a), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell’impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 la data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.
Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all’articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) – si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.
L‘articolo 4-ter reca ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 5, al comma 3-ter, inserito in sede referente, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.
L’articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, assegnando delle risorse finanziarie ai progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti.
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