AEE: aggiornata la normativa nazionale sulle restrizioni alle sostanze pericolose

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Con Decreto 3 marzo 2017 (in GU n.62 del 15-3-2017) il ministero dell’Ambiente da attuazione alle ultime direttive UE che impongono specifiche restrizioni a determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Il Decreto modifica (l’allegato IV) al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua la direttiva “madre” 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo (e non solo) in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Contenuto del provvedimento
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva europea 2011/65/UE in materia di restrizioni nelle AEE, prevede espressamente l’emanazione di specifici decreti di modifica per l’adeguamento al progresso tecnico degli studi sulle sostanze: le direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 hanno modificato di recente l’elenco delle sostanze contenute nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
Ciò ha portato alla necessità di aggiornare le tabelle delle sostanze contenute nel D.Lgs. n.27/2014 (all’allegato IV) sostituendo il punto 26 e 42, sopprimendo il punto 31 e aggiungendo il 31 bis (vedi tabelle all’interno del decreto per i dettagli e le scadenze delle restrizioni); queste due ultime modifiche si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017 e riguardano restrizioni per Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri difenile polibromurato(PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.

Le direttive recepite
La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.
Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Riferimenti normativi:
DECRETO 3 marzo 2017 del MINISTERO DELL’AMBIENTE
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(GU n.62 del 15-3-2017)

Redazione InSic

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