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Contributo per prodotti alternativi alla plastica monouso: a chi spetta e come fruirne?

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Con DECRETO 4 marzo 2024 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fissa i criteri in base ai quali le imprese possono fruire del contributo ambientale previsto dalla Stato volto a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Promozione plastica monouso: il contributo ambientale

Il Contributo per promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso è previsto all’art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 196 del 2021, il cd. Decreto Mangiaplastica (sui prodotti in plastica per l’ambiente).

Il contributo serve a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti (art.2 del DM 4/3/24).

Si tratta di un riconoscimento economico  per un importo massimo annuale pari a euro 10.000, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Quali spese copre il contributo ambientale ?

Sono ammissibili (art.4 del DM 3/4/2024) le seguenti spese:

  • quelle effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del Decreto 196/21n relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B del Decreto, prodotti che, come già detto, sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
  • quelle sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti;
  • quelle relative all’acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell’allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.

Come ottenere il contributo plastica?

Per ottenere il contributo (art.5) serve un’attestazione delle spese (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità e al periodo di imposta (vedi in art.4.3 del DM 3/4/2024 ).

Si deve trattare di spese sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 e non anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n.196/2021.

Bisogna poi presentare un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero.

Agevolazione salva plastica: il credito di imposta previsto

L’agevolazione viene concessa (art.6 del DM 3/4/2024) sotto forma di credito d’imposta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 2, comma 3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell’art. 4 fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Il Decreto 4 marzo 2024 fissa poi all’articolo 7 la procedura di concessione e, all’articolo 8, le modalità di fruizione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento

In base all’articolo 9 il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

A chi spetta il contributo ambientale anti-plastica?

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del Decreto 196/2021, prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Le imprese devono avere i seguenti requisiti (art.3 del DM 4/3/24):

  • risultare attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • risultare iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • non avere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • non trovarsi in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Obblighi di trasparenza, controlli e revoche

I beneficiari, ai sensi dell’art.10 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, mentre il Ministero (art.11) può svolgere idonei controlli e ispezioni a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del contributo concesso e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

La revoca (art.12) ricorre in caso di:

  • assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili
  • mancato svolgimento dei controlli per opposizoone del soggetto beneficiario
  • accertamento di una indebita fruizione del contributo, totale e parziale.

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Antonio Mazzuca

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