Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri

Patente a crediti per la sicurezza: soggetti obbligati, requisiti e sanzioni

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La patente a crediti in vigore dal 1° ottobre è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La dotazione iniziale è pari a 30 crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi, per operare nei cantieri, devono possedere almeno quindici crediti.

  • Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Il decreto PNRR-bis e la patente a crediti

La legge di conversione n. 56/2024 del DL n. 19/2024 ha apportato importanti modifiche, sostituendo integralmente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, ed introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”) che vogliono operare nei cantieri temporanei e mobili, come definiti dall’art. 89 del d.lgs. n. 81/2008.

Il precedente art. 27 rinviava all’emanazione di un DPR, su proposta della Commissione Consultiva Permanente, i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il nuovo articolo, così come riformulato, detta molte regole specifiche del sistema a crediti e rinvia a decreti del Ministero del Lavoro e ai provvedimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Pertanto, l’unico sistema di qualificazione delle imprese in materia di salute e sicurezza, attualmente, è la patente a crediti. È possibile allargare il suddetto sistema anche ad altri ambiti di attività individuati con un apposito decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, le ditte e i lavoratori autonomi per poter continuare ad operare in un cantiere temporaneo o mobile dovranno essere in possesso di un “titolo abilitante” o di un’attestazione SOA.

Soggetti tenuti al possesso della patente a crediti

Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a” del d.lgs. n. 81/2008.

Sono esclusi dal possesso della patente coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Imprese e lavoratori autonomi stranieri

Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno essere in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine e, nel caso di Stato terzo, riconosciuto secondo la legge italiana. Su questo aspetto occorrerà chiarire quali siano i “documenti equivalenti” di cui devono essere in possesso le imprese o i lavoratori autonomi “non italiani”.

Le imprese affidatarie

Invece, per le imprese affidatarie occorre fare un distinguo tra impresa affidataria-esecutrice (impresa che esegue tutta o parte dell’opera con propri mezzi e risorse) e impresa affidataria. Mentre per la prima non vi sono dubbi che la stessa debba essere in possesso della patente a crediti, per la seconda occorre fare alcune considerazioni.

Il nuovo art. 90, comma 9, lettera b-bis obbliga il committente o il responsabile dei lavori a richiedere la patente a crediti (o un documento equivalente per le imprese non italiane) alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Pertanto, occorrerà chiarire se un’impresa affidataria non esecutrice debba essere comunque in possesso di un titolo abilitante.

Inoltre, coloro che siano già in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III sono esonerati dal possedere la patente a crediti.

Requisiti per la patente a crediti

La patente deve essere richiesta dall’interessato e viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, con un punteggio iniziale di 30 crediti.

Con decreto del Ministro del lavoro, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

I requisiti per ottenere la patente a crediti, da presentare mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/200, sono:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività previste dal Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) salvo diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del Lavoro.

Le modalità di rilascio della patente

Le modalità di rilascio della patente saranno oggetto di un apposito decreto del Ministro del Lavoro, sentito l’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Le verifiche dell’Organo di Vigilanza

L’organo di vigilanza, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, verificherà se la dichiarazione rilasciata dall’impresa o dal lavoratore autonomo risulti veritiera.

Pertanto, se ad esempio, l’organo di vigilanza adotta un provvedimento di prescrizione per mancata formazione od aggiornamento di un lavoratore o riscontri un lavoratore “in nero” privo anche, in genere, dell’obbligo di formazione, si configura una dichiarazione mendace, sanzionata penalmente. La conseguenza è oltre al verbale di prescrizione per mancata formazione anche una comunicazione di notizia di reato alla Procura per attestazione falsa e, quindi, la revoca della patente a crediti per almeno 12 mesi causando, sin da subito, l’impossibilità per l’impresa esecutrici o i lavoratori autonomi di operare in un cantiere.

Qual è il numero minimo di crediti per operare nei cantieri?

Le imprese e i lavoratori autonomi, al fine di operare nei cantieri, devono avere la dotazione di crediti iniziali pari ad almeno quindici; pertanto, una dotazione sotto i quindici crediti non consente l’esercizio di attività di impresa nei cantieri.

Il comma 7 prevede una sorta di clausola di salvaguardia, per le imprese o i lavoratori autonomi con una patenta a crediti inferiore a quindici nel caso in cui i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Fa eccezione l’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 adottati sia in presenza di lavoro nero ovvero per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come indicati nell’allegato I del decreto in parola.

Occorre chiarire, mediante circolare, quale comportamento dovrà tenere l’organo di vigilanza qualora riscontri un’impresa o un lavoratore autonomo con una patente con meno di quindici crediti che continui ad operare in cantiere.

Decurtazioni dei crediti

Il nuovo sistema introduce una serie di ipotesi di decurtazione dei crediti correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o dei lavoratori autonomi per le violazioni indicate in un apposito allegato (allegato I-bis I).

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo l’organo di vigilanza contesta più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Cosa si intende per provvedimento definitivo?

Per provvedimento definitivo si intende la sentenza passata in giudicato e l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenuta definitiva.

La decurtazione opera come conseguenza automatica dell’emanazione dei provvedimenti definitivi, che devono essere comunicati dall’Autorità che li ha emanati all’INL.

Violazioni e numero di crediti decurtati

La norma elenca in maniera puntuale le violazioni e i crediti che si perderanno:

  • i primi 13 punti della tabella hanno come oggetto le violazioni gravi in materia di salute e sicurezza che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, con una decurtazione che va da 1 a 5 in relazione alla fattispecie riscontrata;
  • i successivi punti (dal 14 al 20) sono correlati ad una mancata valutazione dei rischi specifica o ad una mancata formazione per chi opera in ambiente confinato o sospetto di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011, con una decurtazione che va da 1 a 3;
  • i punti dal 21 al 24 si riferiscono ai provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3 del DL n. 12/2002 convertito in legge n. 73/2002 e successive modifiche. Si tratta dell’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con una decurtazione che va da 1 a 3;
  • i punti da 25 a 29 concernono il riconoscimento della responsabilità datoriale derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione in materia di salute e sicurezza, per un infortunio sul lavoro da cui sia derivata morte (20 crediti), inabilità permanente assoluta al lavoro (15 crediti), inabilità permanente parziale al lavoro (8 crediti), inabilità temporanea assoluta che comporti un’assenza dal lavoro per più di 60 giorni (5 crediti) e malattia professionale (10 crediti).

Reintegro dei crediti decurtati

La norma prevede la possibilità di reintegrare i crediti persi rinviando per le modalità di recupero all’emanazione di un apposito decreto ministeriale, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Attestazione SOA

Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III di cui all’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, non sono tenute a richiedere la patente a crediti.

Pertanto, sono presenti due fattispecie:

  • patente a crediti soggetta a decurtazioni, sospensione e recupero crediti
  • attestazione SOA non soggetta, per le medesime fattispecie individuate nell’allegato I-bis, a nessuna decurtazione o sospensione cautelare.

La specifica condizione per l’esonero dalla patente a crediti è il possesso dell’attestato di qualificazione SOA; dovranno dunque possedere la patente non solo tutti gli operatori che non hanno mai lavorato con il pubblico, ma anche quelli privi di SOA che hanno lavorato e lavorano in cantieri pubblici per lavori di importo inferiore a euro 150.000.

Cos’è l’attestazione SOA: definizione e caratteristiche

L’attestazione SOA è una certificazione obbligatoria per partecipare a gare di appalti pubblici di lavori, con la quale si attesta la capacità di un’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

L’attestazione di qualificazione, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, va richiesta tramite apposita domanda all’Organismo di attestazione. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023.

Obblighi dei committenti

La legge interviene anche sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, qualora affidi l’esecuzione di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV de d.lgs. n. 81/2008.

Il nuovo obbligo consiste nel verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, che operano sia in regime di appalto che di subappalto, siano dotati di una patente a crediti o dell’attestazione SOA.

Pertanto, la verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA in classe pari o superiore alla III deve avvenire per tutti i livelli della filiera degli appalti.

La suddetta verifica non sostituisce ma integra la verifica di idoneità tecnico-professionale effettuata secondo le previsioni dell’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008.

Occorre evidenziare che è opportuno per il committente o il responsabile dei lavori verificare, durante l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o subappalto, la permanenza di almeno quindici crediti in capo all’impresa o al lavoratore autonomo, al fine di non incorrere in una sanzione.

Inoltre, nel caso sia presente un’impresa affidataria, è necessario che il committente o il responsabile dei lavori prevedano una procedura di autorizzazione per i subappalti, ad opera dell’impresa affidataria, al fine di evitare l’introduzione in cantiere di subappaltatori privi dei requisiti abilitanti.

Sospensione cautelare della patente a crediti

Il possesso della patente a crediti, con un punteggio di almeno quindici, consente di poter operare in un cantiere. Il comma 5 stabilisce un’eccezione a questa regola qualora si verifichino infortuni mortali o infortuni che comportano un’inabilità permanente, assoluta o parziale.

In questi casi, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino ad un massimo di dodici mesi.

Tale possibilità è lasciata alla discrezionalità dell’INL che dovrà, al fine di evitare disuniformità di comportamento, disciplinare criteri e procedure per l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare.

Nel caso di adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, è possibile presentare entro 30 giorni ricorso gerarchico, ai sensi del comma 14 dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 giorni alla Direzione Interregionale del Lavoro territorialmente competente, la quale dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di sospensione cautelare perde efficacia.

Sanzioni

Il nuovo articolo 27, comma 11 stabilisce che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza essere in possesso di una patente a crediti o dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III o con una patente recante crediti inferiore a quindici, sono soggette ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6000€.

Di conseguenza qualora il 10% del valore dei lavori sia inferiore a 6000€ si applica una sanzione pari a 6000€.

Oltre alla sanzione amministrativa si aggiunge anche l’esclusione, per almeno sei mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici ex d.lgs. n. 36/2023.

La sanzione amministrativa non è regolarizzabile attraverso la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del d.lgs. n. 81/2008.

Infine, l’assenza dei requisiti abilitanti (patente a crediti o attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III) potrà rilevare anche ai fini dell’applicazione della sanzione in capo al committente o responsabile dei lavori.

Tutto quello che devi sapere sulla patente a crediti

  1. Cosa bisogna fare per ottenere la patente a crediti?

    La patente deve essere richiesta dall’interessato e viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, con un punteggio iniziale di 30 crediti.

  2. Chi è escluso dal possesso della patente a crediti?

    Sono esclusi dal possesso della patente coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

  3. Chi ha l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti in un cantiere?

    La verifica della patente a crediti o dell’attestazione SOA è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori e non dell’impresa affidataria.

  4. La patente a crediti vale solo per l’edilizia?

    Sarà possibile in futuro allargare il sistema della patente a crediti anche ad altri ambiti di attività individuati con un apposito decreto del Ministro del Lavoro.

  5. Esistono altri sistemi di qualificazione delle imprese in materia di salute e sicurezza oltre la patente a crediti?

    No, l’unico sistema di qualificazione delle imprese in materia di salute e sicurezza, attualmente, è la patente a crediti.

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Magistrato e giurista, esperto di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Antonella Milieni

Dirigente Ufficio IV – Vigilanza sulla salute e sicurezza del lavoro presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.