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Condomini e sicurezza sul lavoro ai tempi del Superbonus: chi tutela i soggetti terzi estranei ai lavori?

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Le Responsabilità dell’Amministratore, del responsabile dei lavori e del C.S.E. nei cantieri condominiali: come garantire la sicurezza di chi è estraneo ai lavori ma al tempo stesso fruitore di uno stabile o di un condominio? Chi deve tutelare tali “soggetti terzi” estranei ai lavori?

Superbonus nei condomini: le problematiche di sicurezza

Ultimamente, le città strabordano di cantieri allestiti soprattutto in forza della “moda inerente ai bonus e superbonus” di cui si è già scritto e legiferato troppo per le ormai note problematiche già evidenziate e commentate tra le quali si annoverano i danni di una norma troppe volte modificata.

Le tante questioni sollevate dovranno essere risolte spesso dai Tribunali, come sta già accadendo e come era purtroppo previsto da tanta recente letteratura e dagli articoli specializzati. Molti cantieri aperti, poca mano d’opera, general contractors, subappalti creano nei confronti della sicurezza dubbi su responsabilità e confusione per l’introduzione di nuovi ruoli di professionalità complesse finora estranee ai sistemi collaudati del processo edilizio tradizionale.

Il Ruolo dell’Amministratore di condominio per la sicurezza sui cantieri

L’Amministratore di Condominio è normalmente equiparato e associato alla figura del Committente, pertanto risponde come tale a quanto recitato all’art.89 del T.U. della Sicurezza (D.Lgs 81/08), Art.1 Comma a.

Infatti rientra nei limiti dell’Articolo 1130 del Codice Civile, sostituito dall’Art. 10 della Legge 2012 n°220, che però ne amplia i poteri. Ma qui si sottolineeranno gli obblighi e le responsabilità nei confronti degli aspetti della sicurezza dei condomini. Già nell’Articolo, ma più chiaramente leggendo la modifica dell’Art.10 della Legge 220/2012 si evince che l’amministratore ha la rappresentanza processuale dell’intero condominio, ha la rappresentanza dei condomini e la responsabilità della fruizione di tutti gli spazi comuni.

Tali poteri sono sia attivi sia passivi e quindi su di lui sono concentrati e comunque deve riferire all’assemblea. Attraverso quanto recitato dall’Articolo 1131 C.C., l’Amministratore assume la rappresentanza del condominio nei confronti dei terzi. L’Amministratore è quindi il firmatario di contratti ed è individuato come il Committente.

Quando l’Amministratore è Responsabile dei lavori e…

In qualità di Rappresentante del Condominio è di fatto individuato quale Committente, quindi, è automaticamente il Responsabile dei Lavori (di seguito, RDL) ed in materia di sicurezza delle parti comuni, il ruolo di Responsabile dei Lavori ricomprende quello di Responsabile dei Lavori della Sicurezza.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori è “colui che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dallo stesso decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riguardo ai lavori in un condominio, solitamente tale ruolo viene svolto dall’amministratore.

Quando il Responsabile dei lavori è un tecnico esterno, nominato…

Ma non si tratta di un obbligo, né di una nomina automatica.

Infatti, il committente (cioè, il condominio) “può” (non deve) nominare un responsabile dei lavori, ma se decide di nominarlo, può incaricare anche una persona diversa dall’amministratore, anche esterna al condominio.

Tuttavia, salvo disposizioni contrarie, normalmente tale ruolo viene assunto proprio dall’amministratore.

Nel caso di nomina di professionista diverso dall’Amministratore, la suddetta norma non richiedeva particolari requisiti per ricoprire l’incarico di RDL, ma prevedeva che il RDL coincidesse “con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”, ruoli, questi, che potevano essere svolti solo da tecnici abilitati (geometri, architetti, ingegneri edili).

Tali requisiti sono stati però eliminati dalla Legge n.106/2009.

Condomini: chi può essere Responsabile dei lavori?

Pertanto, in teoria, chiunque potrebbe ricoprire il ruolo di RDL, ma in pratica non è così.

La complessità dei compiti suggerisce di scegliere soggetti con le necessarie competenze professionali, anche per non incorrere in culpa in eligendo.

Ed infatti, quella del RDL è una figura “di garanzia”, perché contribuisce ad assicurare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul cantiere previste dal d.lgs. n. 81/2008.

La sua nomina genera l’assunzione di responsabilità prevista dall’art. 2087 c.c. che, tuttavia, non sostituisce ma è alternativa a quella del committente (Cass. n. 7209/2007).

In altri termini, anche in caso di delibera di nomina di un RDL da parte dell’assemblea dei condomini, il committente (il Condominio) e per esso l’Amministratore rimane comunque il principale responsabile in materia di sicurezza sul lavoro.

Responsabile di lavoro in un condominio: la delega e l’assunzione di responsabilità

In effetti, c’è un solo modo per trasferire completamente tale responsabilità in capo al RDL, laddove non essendo però sufficiente solo la semplice nomina, ma occorrendo a tal proposito un ulteriore atto: la delega.

In merito, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma anche al conferimento allo stesso di una espressa e dettagliata delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti (Cass. pen. n. 21059/2015).

In ogni caso, rimane in capo al delegante (il condominio, nel nostro caso) e quindi a carico dell’Amministratore l’obbligo di verifica del corretto espletamento delle funzioni trasferite, mediante verifiche e controlli ex art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, perché al committente è sempre imputabile, eventualmente, una culpa in eligendo, per aver affidato l’incarico a persone non idonee e prive delle necessarie competenze e conoscenze.

Quindi, l’Amministratore può esercitare la sua volontà di cedere la Responsabilità di un cantiere sia nei confronti di un lavoro edile, sia nei confronti della sicurezza.

Condomini: chi può essere Responsabile della sicurezza?

In tema di Sicurezza, l’Amministratore oltre al C.S.P. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) e al C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva) nei casi obbligatori, può sempre nominare a proprio arbitrio un Responsabile della Sicurezza, ma ci si deve ricordare appunto, sempre e comunque che questa condizione ha alcuni limiti nei confronti di questa investitura. L’Amministratore non scarica mai la sua responsabilità totale, ma a lui è riconducibile una cosiddetta “responsabilità attenuata” in base alla quale non si libera totalmente del proprio ruolo naturale anche se abdicato a Professionista qualificato.

Attenzione quindi al controllo, almeno generale, del processo, soprattutto in merito alla sicurezza nei confronti di terzi.

Il Responsabile della Sicurezza e differenze col Coordinatore della Sicurezza in un cantiere

In questo paragrafo si vuole fare chiarezza tra due ruoli distinti che molte volte vengono confusi anche da operatori di settore.

  • Il Responsabile dei Lavori, che ricomprende, come si è detto sopra, anche la responsabilità della Sicurezza, che è propria, se ci sono i requisiti e la volontà, con quella dell’Amministratore, che a sua volta, questa carica pro-tempore coincide con quella del Committente, cosi come il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) nel settore dei lavori pubblici è identificata con il ruolo di Committente e al contempo quindi con quella di Responsabile dei Lavori che ricomprende anche in questo comparto la responsabilità in merito alla Sicurezza. Il Responsabile dei Lavori non è un ruolo obbligatorio, quindi il Committente, se non si sente in grado, o se ha delle reticenze per altro motivo, può abdicare in favore di un soggetto competente che ne può assumere l’incarico. Infatti sul Responsabile dei Lavori sono addossate responsabilità proprie del Committente anche se non totalmente.
  • Il Coordinatore della Sicurezza ovvero i Coordinatori, il C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e il C.S.E. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) viene/vengono nominato (nominati dal Committente o per lui dal Responsabile dei Lavori sul quale si concentra congiuntamente il ruolo di Responsabile della Sicurezza così come nell’ambito dei lavori pubblici viene/vengono nominato/nominati dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento).

Amministratore di condominio e Responsabile della sicurezza: controllo e vigilanza

Nessun prerequisito è cogente per ottenere la nomina di Responsabile dei Lavori, pertanto, la scelta è affidata al Committente/Amministratore, il quale, sebbene il T.U. non dia indicazioni sui requisiti per la nomina del Responsabile dei Lavori/Responsabile della Sicurezza, deve rimanere comunque essenzialmente vigile, non intervenendo nelle specifiche scelte, ma deve vigilare sul Responsabile nominato onde comprendere costantemente la sua adeguatezza per il lavoro specifico. Tale controllo, anche se non invasivo, deve essere effettuato in itinere per evitare che vengano commessi errori o inadempimenti eclatanti che ricadrebbero comunque anche sul Committente e quindi sull’Amministratore. Se si verificasse uno di questi casi, l’Amministratore dovrà intervenire destituendo il Responsabile nominato e sostituendosi nuovamente ad esso ovvero potrà nominare un altro sostituto.

Le priorità del controllo congiunto del cantiere da parte del Responsabile dei Lavori e del C.S.E.  – i rischi da interferenza e la tutela dei fruitori dello stabile

In termini di priorità dei rischi presenti in un cantiere c’è da sottolineare sicuramente la tutela dei fruitori dello stabile.

Infatti, è noto che in un cantiere i rischi maggiori sono legati proprio alle interferenze tra un’attività e l’altra. Fortunatamente, i lavoratori tutti, devono aver seguito corsi di aggiornamento periodici, tesi ad evitare incidenti e ad allertare i singoli lavoratori sui rischi di interferenza di varie attività che potrebbero verificarsi in un cantiere.

Tutto si complica per i lavori di manutenzione di uno o più stabili dove i fruitori continuano, per tutta la durata dei lavori ad utilizzare spazi comuni e privati con attività di routine. Infatti, normalmente i lavori di manutenzione non prevedono quasi mai che condomini, visitatori e utilizzatori per le loro attività abitative, commerciali e/o produttive vengano trasferiti in altri luoghi distanti dalle aree di cantiere.

È anche vero che, nella maggior parte delle attività, che esse siano produttive o che esse siano inerenti alla vendita o ai servizi, gli operatori e i lavoratori in genere seguono periodicamente corsi in merito alla sicurezza, anche la sicurezza di queste attività, non è perfettamente attinente alle attività dei cantieri. Comunque, in questi casi il rischio infortunio si riduce.

Criticità di sicurezza dei cantieri condominiali e interferenze

Allarme maggiore sono invece i cantieri allestiti in edifici condominiali destinati a prevalente fruizione abitativa, dove proprietari, locatari e visitatori, potrebbero non aver seguito mai corsi sulla sicurezza e ancor di più potrebbero essere anziani, bambini, avere una percentuale di disabilità, ovvero disabilità specifiche che rendono più fragile il rischio di incidente o infortunio.

Ebbene, la concentrazione della prevenzione del rischio, la delimitazione delle zone di cantiere e l’eliminazione di rischi di contaminazione di sostanze nocive, polveri e residui di lavorazione deve essere scongiurata.

Non esiste più interferenza rischiosa di attività di cantiere in presenza, di cittadini inermi e probabilmente non informati sulla materia della sicurezza.

Vero è che, nel T.U.S.L. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e soprattutto al Titolo IV non c’è specifico riferimento ai condomini e ai fruitori di un condominio che “col senno di poi”, visti i lavori continui per rifacimenti facciate per recuperare gli stabili anni ’50 e ’60 e i convulsi lavori di questi anni causa bonus e superbonus, si doveva dedicare un titolo apposito del T.U.S.L. ai rischi specifici degli stabili condominiali.

Però analizzando il Testo Unico, con le dovute interpretazioni, analogie e riflessioni, troviamo che molto è specificato per le attività insite in un edificio condominiale.

Cantieri in zone condominiali e spazi comuni: normativa di riferimento (T.U.S.L.)

Si riporta all’uopo l’art. 109 comma 1 del Titolo IV Capo II del DPR 81/2008.

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. Di riverso si intuisce, che devono essere quindi delimitate le aree di passaggio degli estranei ai lavori, ma è altrettanto fondamentale, garantire i passaggi dei condomini e dei fruitori dello stabile per accedere in sicurezza agli spazi privati sempre e comunque.

E ancora l’Art. 95 comma 1 del Titolo IV che si riporta in estratto.

Testo Unico di Sicurezza – Articolo 95 – Misure generali di tutela

  1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza,

in particolare:

  • a)        il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità̀;
    b)        omissis…
  • c)         le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  • d)         la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Per l’ultima lettera d) si evince che, se il legislatore è stato attento ai lavoratori che sono addestrati e aggiornati sulla sicurezza, a maggior ragione si deve stare attenti ai fruitori terzi che possono non sapere nulla di sicurezza sul lavoro.

Ma anche l’Art. 96 ribadisce sui medesimi punti altre raccomandazioni utili

Art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1.   I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

  • a)     adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII; b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità̀ chiaramente visibili e individuabili;
  • c)     curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • d)     omissis…
  • e)     curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • f)      curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Riferimenti su questi aspetti li troviamo anche al Titolo II sempre del DPR 81/2008 – Titolo II Luoghi di lavoro

Art. 63 – Requisiti di salute e di sicurezza

  1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.

Allegato IV

  1. Ambienti di lavoro
    1. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Valutazione del rischio nei condomini : considerazioni di natura normativa e giuridica

Ci si è attenuti solo al T.U.S.L. per semplicità di esposizione, ma la l’analisi della situazione dei plessi condominiali deve prevedere valutazione di articoli del Codice Civile, afferenze con Specifiche di Sicurezza emanate dal Ministero dell’Interno, Normazioni recepite UNI-CIG ed altre normazioni e normative in merito ad altre attività (piccoli/medi esercizi commerciali, laboratoriali e produttivi) ricompresi nel plessi condominiali (ristoranti, bar, pizzerie, laboratori, etc.) e soprattutto come suddetto, persone che in situazione di continuità fruiscono in modelli abitativi anche particolari e polifunzionali nei plessi condominiali.

Attenzione massima va verificata nel rispetto delle competenze alla valutazione dei rischi e al Piano di Sicurezza di cui alcune valutazioni, in sede di redazione potrebbero essere sfuggite, ma che possono essere integrate sempre e comunque durante tutto il Cycle Life dei cantieri.

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Claudio Camilleri

Architetto. Professore di "Estimo ed Esercizio della Professione" presso l'Università di Camerino