Infortuni sul lavoro: non è abnorme la condotta rientrante nel lavoro assegnato

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In analisi sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro la sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 6505) che riguarda un caso di infortunio di un lavoratore infortunatosi durante una improvvisata manutenzione su un impianto antincendio.

  • Un lavoratore era stato colpito da una scarica violenta ed improvvisa del gas alogenati presente in una bombola.
  • I responsabili avevano tentato di escludere la propria responsabilità facendo valere il comportamento abnorme del lavoratore.
  • La Cassazione chiarisce su quali attività rientrano in questa fattispecie.

Il contributo che segue è un estratto da un articolo di Maurizio Prosseda (Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione) nella rubrica “Il caso del Mese” di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro di aprile 2021.

Il Caso della Sentenza n.6505/2021 della Cassazione

Un lavoratore C.R. ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società X, occupandosi della gestione documentale e della valutazione del rischio oltre che della formazione del personale, ma dal 2001, poiché era rimasto solo e senza collaboratori, aveva dovuto occuparsi anche di una serie di attività materiali, tra cui la ricarica degli estintori.

L’obbligo di rimozione delle bombole contenenti gas alogenati

I vertici dell’azienda − e in particolare gli imputati − dal 2006 sapevano dell’obbligo di rimozione delle bombole contenenti gas alogenati lesivi dello strato dell’ozono. Sapevano che le risorse per la sostituzione del gas non erano state mai stanziate e la ditta esterna incaricata si era rifiutata di proseguire la manutenzione di un impianto non a norma, con la conseguenza che l’impianto stesso non era stato più da anni soggetto alla manutenzione periodica.

Lo stesso RSPP aveva più volte richiesto al datore di lavoro e al dirigente con delega le risorse economiche per provvedere a tali sostituzioni, senza tuttavia esito alcuno.

La visita di controllo del NOE

A fronte di una preannunciata visita di controllo da parte dei Carabinieri del NOE, il C.R. era stato sollecitato con e-mail proprio dal R.B. (inviata per conoscenza anche ad N.F.) per controllare che tutto fosse a posto, in merito proprio allo smaltimento del Gas Naf S III.

C.R. si era quindi recato, nell’ambito delle sue mansioni, alla Centrale e aveva proceduto a scollegare la bombola, allo scopo quanto meno di attenuare la responsabilità dei suoi dirigenti, ove i Carabinieri del NOE avessero trovato che l’impianto non fosse funzionante.

Purtroppo, durante il tentativo di scollegare manualmente la bombola, il RSPP veniva investito da una scarica violenta ed improvvisa del suddetto gas e poi dalla bombola stessa che, dopo aver divelto gli ancoraggi a parete, lo colpiva nel viso, arrecandogli lesioni personali gravissime.

L’ingegnere dei Vigili del Fuoco che aveva effettuato il sopralluogo a seguito dell’infortunio, aveva accertato che la manovra posta in essere dal C.R. era impropria. Però, il lavoratore la aveva posta in essere dopo l’email di allerta del R.B. nel tentativo di evitare controlli.

Imputazione per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Per tali fatti, il giudice di primo grado riconosceva la penale responsabilità in capo a N.F. e R.B., in ordine al reato contestato per avere, nelle rispettive qualità,

  • il N.F. di responsabile della centrale termoelettrica di Livorno unità business di X e quindi di dirigente con funzioni di delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008
  • e il R.B. quale direttore della Unità Business di X e quindi di datore di lavoro, per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, si contesta al N.F. la violazione dell’art. 46 comma 2, D.Lgs. 81/2008 per non aver adottato le misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori, non avendo in particolare provveduto a gestire la manutenzione dell’impianto antincendio, non adeguato a causa della natura dell’estinguente contenuto nella bombola (gas Naf S III) che avrebbe dovuto essere sostituito dal 18.01.2007 a seguito dell’entrata in vigore del DM 20.12.2005 e quindi non più soggetto a manutenzione da parte della ditta convenzionata.

La difesa dei ricorrenti

Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione per l’annullamento delle reciproche sentenze di condanna. In particolare entrambi gli imputati lamentavano che la “scellerata e autonoma scelta del dipendente di porre in essere una manovra sull’estintore assolutamente impropria e pericolosa non contemplata da nessuna norma è del tutto esorbitante dalle sue mansioni e dai rischi connessi”.

E “il travisamento della prova in relazione all’email del 25.02.2010 dell’Ing. R.B. il cui intento inequivocabile era quello di verificare che fosse “tutto ok” con chiaro riferimento alla visita dei Carabinieri del NOE e realisticamente alla regolare tenuta dei FIR. L’elemento fattuale è stato travisato dalla ricostruzione fatta dalla sentenza in modo apodittico mediante una forzatura interpretativa. L’esortazione a verificare che tutto fosse a posto non poteva mai avallare un comportamento rischioso e abnorme come quello posto in essere dal dipendente sotto la sua responsabilità”.

In aggiunta ai predetti motivi di ricorso, R.B deduceva altresì violazione di legge e vizio della motivazione per manifesta illogicità relativamente alla previsione di cui all’art. 16 e 63 D.Lgs. n. 81 del 2008 e in particolare alla delega di funzioni in materia di sicurezza conferita al N.F., in quanto non solo egli non poteva prevedere il comportamento del C.R., ma neanche era a conoscenza della mancata manutenzione degli impianti cieli estintori e della presenza di gas non più a norma

Il giudizio della Corte di Cassazione

Secondo la Corte è “abnorme” soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di  prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Non è abnorme la condotta rientrante nel lavoro assegnato

Tale non è “il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue  attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli  (Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo  produttivo (Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv.  259313)”.

La condotta impropria del lavoratore infortunato non abnorme  in quanto non imprevedibile né inevitabile

Nel caso in esame, il lavoratore ha posto in essere l’operazione che ha prodotto l’esplosione della bombola ; il C.R. si era quindi recato, nell’ambito delle sue mansioni, alla Centrale e aveva proceduto a scollegare la bombola, allo scopo quanto meno di attenuare la responsabilità dei suoi dirigenti, ove i Carabinieri del NOE avessero trovato l’impianto non fosse  funzionante.

Secondo la logica ricostruzione e la coerente valutazione dei giudici di merito il dipendente persona offesa aveva posto in essere una manovra rischiosa e impropria, che poteva essere eseguita solo da personale specializzato, ma comunque non abnorme  in quanto non imprevedibile né inevitabile.

Cosa dice la giurisprudenza consolidata

Tale conclusione è del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui  compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e  disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele

Antonio Mazzuca

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