Ruolo consulente ADR

Consulente ADR obbligatorio dal 1° gennaio 2023: quali esenzioni? (Circolare MIT 40141/2022)

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Con Nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2022, n. 40141, il MIT si esprime sui casi in cui non sarebbe obbligatoria la nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose. La nomina della figura è infatti obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 2023, come previsto in ADR 2019 di recente aggiornato.

Consulente ADR: normativa di riferimento

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

Consulente ADR: cosa cambia dal 1° gennaio 2023

Ricordiamo che dal 2019 l’ADR ha esteso a partire dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti:

  • per i soggetti già precedentemente previsti;
  • alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è obbligatoria (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR);
  • per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

In quali casi non è obbligatorio il consulente ADR?

Secondo il MIT il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nel caso in cui:

• le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

• le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Speditori: esenzioni per la figura del Consulente ADR

Secondo il MIT queste esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26. Pertanto, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

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Antonio Mazzuca

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