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Precontenzioso: un Regolamento sul rilascio dei Pareri

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In Gazzetta Ufficiale (n.245 del 19-10-2016) è stato pubblicato il Provvedimento 5 ottobre 2016 che costituisce il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso alla luce del nuovo Codice Appalti” (D.Lgs. n.50/2016).
Il Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta (art 14): chiarisce sulla nuova procedura di precontensioso e sul parere indicando le modalità di presentazione (art.3 e 4), l’ordine di trattazione delle istanze (art.5), le ipotesi di Inammissibilità e improcedibilità (art.6) e fra l’altro l’Istruttoria (art.7), l’approvazione del parere (art.8), l’istanza di riesame (art.11), l’adeguamento al parere (art.13) .

Il parere di precontenzioso alla luce del Codice Appalti
Il Provvedimento 5/10/2016 detta un Regolamento riguarda la procedura di rilascio del precontensioso (di cui all’art. 211, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50): la stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati possono rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Spiega l’ANAC in una nota, che a seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche.
In particolare spicca la previsione della comunicazione da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato, nell’imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio.

Il Comunicato di Cantone
A riguarda della procedura di precontensioso, l’ANAC, in un comunicato del Presidente Raffaele Cantone chiarisce innanzitutto che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento o, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.
Il presidente ANAC, richiamando l’art. 211, comma 1 del Codice Appalti, chiarisce che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo».

Modalità di presentazione dell’Istanza
Il tema della presentazione dell’Istanza è trattata agli artt. 3 e 4 del Regolamento (Provvedimento 5/10/2016): quando viene presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante. La parte istante, come si diceva è tenuta a dare comunicazione della presentazione a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa.
Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza.
L’istanza va presentata secondo il primo modulo allegato al nuovo Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identificare i vizi dell’atto contestato, illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso ed indicare l’esclusione dei dati sensibili in caso di pubblicazione del parere (vedi infra art.3).
L’Art.4 regola invece la modalità di presentazione dell’istanza congiunta resa dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate: queste esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso e il parere stesso è vincolante per le parti, che sono poi tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa. Anche questa istanza va presentata in base al secondo Modulo reperibile in allegato al Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile, con una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, e con la identificazione dei vizi dell’atto contestato, l’illustrazione del quesito o dei quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere e l’esclusione dei dati sensibili espressamente segnalati.

Riferimenti normativi:
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2016
Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.245 del 19-10-2016)

Redazione InSic

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