Prodotti assorbenti per la persona (PAP): quesito sui Codici rifiuto dell’EER

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Il Comitato Gestori ambientali torna sulla attribuzione dei codici dell’EER per i Prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1- Raccolta e trasporto rifiuti urbani e risponde con la Circolare n.4 del 15 marzo 2021 confermando l’attribuzione per i codici 15 02 03 e 18 01 04.

Ciò alla luce del recente Decreto 15 maggio 2019, n. 62 Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP). Le considerazioni vengono espresse rispetto al contenuto delll’allegato 1, punto1.

Il Quesito posto dalle sezioni regionali

Le sezioni regionali avevano chieso se nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” potessero essere attribuiti i seguenti codici dell’EER:

  • 15 02 03 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 – limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;
  • 18 01 04 – rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) – limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.

Secondo il Comitato Gestori

Alla luce dell’allegato 1 del DM 62/2019, e al fine di garantire un adeguato recupero delle tipologie di rifiuti derivanti da PAP di provenienza domestica, il Comitato ritiene che i codici dell’EER, con le relative limitazioni da riportare nei provvedimenti d’iscrizione, possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”.

Cos’è l’Elenco Europeo dei Rifiuti

L’Elenco Europeo dei Rifiuti(EER, ex CER) viene riportato nella Decisione 2014/955/UE che sostituisce la vecchia Decisione 2000/532/CE La valutazione delle caratteristiche di pericolo e la classificazione dei rifiuti devono essere effettuate conformemente a quanto riportato dall’allegato alla decisione 2000/532/CE, così come sostituito dall’allegato alla decisione 2014/955/UE.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

Per maggiori informazioni si legga la Delibera n.61 di SNPA che riporta le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (leggi la news di sintesi)

Cos’è il Regolamento PAP

Il regolamento PAP di cui al Decreto 15 maggio 2019, n. 62il Ministero dell’Ambiente regola i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto deiprodotti assorbenti per la persona (PAP): in particolare, stabiliscecriteri specificinel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP),cessano di essere qualificati come rifiuto.

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Redazione InSic

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