Emissioni trasporto aereo: in Gazzetta il decreto legislativo 47/2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/410

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Sulla Gazzetta ufficiale la Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il decreto che attua la direttiva (UE) 2018/410 in materia di riduzione delle emissioni del trasporto aereo e promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.
Il Decreto era stato annunciato nel Consiglio dei Ministri di maggio scorso e commentato anche dal Ministero dell’Ambiente.

Decreto legislativo 47/2020 e Sistema ETS

Il Decreto aggiorna regole e procedure ETS (European Union Emissions Trading System), il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra che è il principale strumento adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.
Il decreto prevede anche l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo sulle attività di trasporto aereo e alla decisione del Parlamento e del Consiglio europeo sull’istituzione e il funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato delle quote di Co2.

Le novità del Decreto legislativo 47/2020

Il provvedimento rinnova radicalmente la struttura organizzativa del Comitato ETS e assegna al Ministero il compito di svolgere annualmente oltre 1200 procedimenti istruttori, attraverso il supporto di esperti dedicati e con l’ausilio del sistema telematico denominato “Portale ETS”, che consente agli operatori di interloquire direttamente con la pubblica amministrazione attraverso la scrivania telematica a loro dedicata.

Riduzione delle emissioni e Sistema ETS Italia

Il decreto legislativo attua in Italia la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Limiti gas serra: le previsioni del Decreto legislativo 47/2020

Il testo fissa un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema EU-ETS e prevede la possibilità che le imprese ricevano o acquistino quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell’obiettivo posto dall’Europa di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 % nel 2030 rispetto alle emissioni del 1990.

Recepimento della direttiva (UE) 2018/410: i criteri della delega al recepimento

Il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 comporterà l’abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2009/29/CE (a sua volta modificativa della direttiva 2003/87/CE).

L’attuazione della direttiva (UE) 2018/410 (il cui termine di recepimento era fissato al 9 ottobre 2019) era prevista già nella Legge di Delegazione europea 2018 che ha indicato i principi direttivi cui il Governo deve attenersi nel recepimento (riportati in un ampio dossier del Senato).

I principi della Direttiva 2018/410

I principi della Direttiva:
• la razionalizzazione e il rafforzamento della struttura organizzativa dell’autorità nazionale competente: il Comitato nazionale Kyoto,
• l’ottimizzazione e l’informatizzazione delle procedure rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) allineando ed integrando tali procedure con altre normative e politiche europee e nazionali.
• la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e di consentire, anche alla luce dell’irregolare andamento dei pagamenti delle sanzioni e dei fenomeni di vera e propria elusione registratisi in passato (sottolineati dalla relazione illustrativa), una migliore calibrazione del regime sanzionatorio.
• il criterio di delega concernente la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e la destinazione degli stessi al potenziamento delle attività istruttorie, di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema EU-ETS,
• la conseguenziale abrogazione delle previsioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attualmente l’attuazione della direttiva 2009/29/CE in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nelle sole disposizioni incompatibili e con il coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

La direttiva (UE) 2018/410

La direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell’obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l’energia della UE e come contributo all’Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Obiettivi della Direttiva ETS

La direttiva si propone di regolare il funzionamento dell’EU ETS nel periodo 2021-2030.
Tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE si segnala l’innalzamento del cd. “fattore di riduzione lineare” al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2%, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato. Il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato (dall’art. 3 della stessa direttiva) al 9 ottobre 2019.

I sette decreti di attuazione della legge di Delegazione 2018, in esame al Governo

Sono al momento sette i decreti legislativi attuativi di materie di sicurezza/ambiente europee. Le riportiamo di seguito:
1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016,
attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPÊCHE) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

2. Attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (Ministro dell’economia e delle finanze)

3. DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 2020 , n. 44 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

4.  Il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 di Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute – Ministro dello sviluppo economico – Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Per approfondire:



5. Attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Ministro dell’economia e delle finanze)

6. Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

7. Il DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 di attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Ministro dello sviluppo economico).

Redazione InSic

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