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Bonifica siti contaminati: tecniche e procedure per la tutela ambientale

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Nell’articolo si analizzano le procedure di bonifica dei siti inquinati ed alcune indicazioni sulle bonifiche dei siti contaminati (tecniche e procedure da seguire) alla luce della normativa ambientale.

Cosa si intende per bonifica dei siti inquinati?

La parte quarta del Testo Unico Ambientale, al Titolo V, viene dedicata al tema della “bonifica di siti inquinati”, ed in particolare:

  • gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, aventi ad oggetto siti contaminati;
  • l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, ovvero la definizione delle relative procedure, criteri e modalità per lo svolgimento delle operazioni ritenute necessarie.

Cosa non rientra nella disciplina della Bonifica dei siti inquinati?

    • l’abbandono dei rifiuti, precisando che, qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale;
    • la bonifica, il ripristino ambientale e la messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, in quanto disciplinato mediante apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali;
      gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato: in tal senso si ricorda che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle Regioni mediante appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali.

Che cosa si intende per “Sito contaminato”, “Sito bonificato”?

  • Un “sito” viene definito come “l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”.
  • Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC), ovvero quei livelli, o soglie, oltre la quale si manifesta la contaminazione delle matrici ambientali
  • Concentrazioni di Soglia di Rischio (CSR), ovvero quei livelli, o soglie, di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica (secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 al titolo V, parte IV del TUA), e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione;
  • “Sito contaminato”, da intendere come quello in cui “i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’allegato 1 […] sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.

In verità, con il Testo Unico Ambientale, diverse sono le sfumature introdotte dal Legislatore, affiancando alla precedente le definizioni di seguito riportate:
– Definizioni di “Sito” (art. 240, TUA)

Sito Definizione
Potenzialmente
contaminato
Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC(1)), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Non contaminato Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi specifica di rischio sanitario e ambientale relativa al sito
Con attività
in esercizio
Un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività
Dismesso Un sito in cui sono cessate le attività produttive
1) Riportati nell’allegato 5, parte quarta del TUA (Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare).
  • Qualora vengano oltrepassate:
    le CSC, si rende necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica (nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati);
  • le CSR, viene richiesta la messa in sicurezza e la bonifica (i livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito).

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Cosa si intende per “bonifica” e “messa in sicurezza” di un sito?

Una volta chiarito quanto sopra riportato, è altresì possibile comprendere, con cognizione di causa, il significato di “bonifica”, ovvero l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), al termine dei quali un sito si intende “bonificato”.
Al contrario “ripristino” e “ripristino ambientale” consistono negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.

Cosa si intende per”messa in sicurezza” di un sito

Il Testo Unico Ambientale prevede inoltre attività di “messa in sicurezza” riguardanti un sito, diverse a seconda dell’obiettivo perseguito, con riferimento a:

  • “d’emergenza”: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
  • “operativa”: l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività; essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate;
  • “permanente”: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente; in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Attraverso le precedenti, è possibile ora comprendere la differenza tra la bonifica e la messa in sicurezza: se la prima consiste in una serie di interventi tesi a rimuovere le fonti di inquinamento o a ridurne la concentrazione al di sotto delle c.d. “CSR”, la seconda mira a isolare la fonte dell’inquinamento, talché essa non comporti inquinamento alcuno per l’ambiente circostante, ponendosi, di fatto, come un alternativa alla prima.

Le procedure, amministrativa ed operativa, relative alla bonifica di un sito

L’attività di bonifica di un sito diviene obbligatoria nel caso in cui lo stesso risulti inquinato oltre le concentrazioni di soglia di rischio

Le attività di indagine preliminare di bonifica

In realtà il “soggetto obbligato” (sia di diritto privato che pubblico), ovvero il responsabile dell’attività di inquinamento, può essere chiamato ad attuare misure di prevenzione ergo svolgere un’indagine preliminare, a seguito della quale deve dare immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, il quale, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’Ambiente, con determinate modalità.

Chi è tenuto all’indagine preliminare?

Occorre segnalare che gli obblighi appena elencati possono sorgere per alcuni soggetti indirettamente coinvolti nell’attività, con riferimento a:

  • proprietario o gestore dell’area (proprietario del sito) che rilevi il superamento o il pericolo concreto o attuale del superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione;
  • i soggetti che si trovino in presenza di contaminazione storiche (altri soggetti interessati), i quali devono provvedere, entro 24 ore dall’evento, alla messa in atto di tutte le necessarie misure di prevenzione e a darne comunicazione agli Enti competenti.

Obblighi dei soggetti tenuti all’indagine preliminare di bonifica

Una volta attuate le necessarie misure di prevenzione, il soggetto obbligato dovrà:

  • svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento;
  • ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione, mediante la quale viene concluso il procedimento di notificazione alle suddette Autorità, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte di queste, entro i successivi 15 gg.

Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Mancato adempimento degli obblighi di bonifica

La normativa prevede anche che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica vengano realizzati, d’ufficio:

  • dal Comune territorialmente competente;
  • e, ove questo non provveda, dalla Regione,
  • secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Come si svolge la procedura amministrativa ordinaria

Nel caso in cui dalla citata indagine preliminare venga rivelato un superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento deve:

  • immediatamente comunicare a Comune e Province competenti per territorio la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
  • presentare alle predette amministrazioni e alla Regione territorialmente competente, nei successivi 30 gg, il piano di caratterizzazione.

In seguito:

  • la Regione, entro i 30 gg successivi, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative;
  • viene applicata al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), in relazione ai risultati della caratterizzazione;
  • il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione;
  • la Conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i 60 gg dalla ricezione dello stesso: tale documento è inviato ai componenti della Conferenza almeno 20 gg prima della data fissata per il suo svolgimento, e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

A quali esiti porta la procedura amministrativa ordinaria?

La procedura di analisi del rischio può condurre a due esiti:

1. la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulta inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, per cui non viene dato luogo all’attività di bonifica.

In tal caso la Conferenza, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, e può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro 60 gg dal suo termine, invia alla Provincia ed alla Regione competenti per territorio un piano di monitoraggio (che deve essere approvato dalla Regione, sentita la Provincia, entro 30 gg dal ricevimento dello stesso) nel quale sono individuati i parametri da sottoporre a controllo, nonché frequenza la durata del monitoraggio.
Al termine del monitoraggio il soggetto responsabile deve dare comunicazione alla Regione ed alla Provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti dell’attività svolta, e nel caso in emerga il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, egli dovrà avviare la procedura di bonifica, di cui al successivo punto.

2. Concentrazione dei contaminanti presenti nel sito superiore alle concentrazioni soglia di rischio, per cui viene dato luogo all’attività di bonifica.

In tal caso la normativa prevede che:

  • il soggetto responsabile sottoponga alla Regione, entro i 6 mesi successivi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;
  • la Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approvi il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro 60 gg dal suo ricevimento, per cui essa viene a costituire autorizzazione al suo svolgimento.

Spetta alla Regione, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in sede di approvazione del progetto, assicurare che gli interventi vengano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività, nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio.

Bonifica di un sito: Procedura amministrativa Semplificata

Le procedure amministrative semplificate vengono applicate qualora si manifestino situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 m2.
Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito, innanzitutto verso Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, alla constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC.

Interventi in procedura amministrativa semplificata

Il Legislatore prevede si possano verificare tre possibili situazioni:

  1. qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, tale comunicazione sarà aggiornata, entro 30 gg, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione;
    qualora invece, oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:
  2. bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l’analisi di rischio);
  3. bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l’analisi di rischio (sulla base dei criteri di cui all’Allegato 1, Titolo V, TUA).

Il progetto di bonifica in procedura amministrativa semplificata

In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:
1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite ;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d”emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente;
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base di:

  • risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;
  • oppure dell’analisi di rischio sito specifica (di cui al citato allegato 1), per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.
Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione, presso le Autorità competenti, di un unico progetto di bonifica che comprenderà:

  • la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite ;
  • gli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente;
  • la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell’analisi di rischio sito specifica (di cui all’Allegato 1, Titolo V, TUA), per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 gg dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.

Interventi di bonifica da parte dei soggetti interessati

Con la L. 11 novembre 2014, n. 164, viene previsto che, chi intende effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, lo può fare presentando alle amministrazioni competenti oppure al Ministero dell’Ambiente (nel caso di siti di interesse nazionale), uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. In tal caso l’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti (art. 21, L. 7 agosto 1990, n. 241).

Il piano di caratterizzazione e validazione dei risultati

Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione alle sopracitate autorità competenti per la verifica del conseguimento dei valori di CSC inerenti la matrice ambientale “suolo” per la specifica destinazione d’uso, ed esso deve essere approvato nei successivi 45 giorni. L’esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica, anche in questa evenienza, entro 45 giorni.

La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell’ARPA territorialmente competente, che interviene per confermare il conseguimento dei valori di CSC nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo, ed i relativi costi dei controlli sul piano di campionamento finale, nonché della relativa validazione sono a carico del soggetto che intende avvalersi della procedura semplificata in esame.
Qualora i risultati del campionamento di collaudo finale diano esito negativo, la suddetta ARPA comunica le difformità riscontrate alle suddette Autorità e chiaramente anche al soggetto procedente all’attività, che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie di bonifica precedentemente illustrate.
Infine, una volta conseguiti i valori di CSC del suolo, il sito oggetto dell’attività di bonifica, può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Gli accordi di programma

Le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi possono essere stabiliti mediante opportuni “accordi di programma”, che devono essere stipulati con le amministrazioni competenti. Nel caso di:

  • soggetti obbligati agli interventi sopra descritti ed i soggetti “altrimenti interessati”, tali accordi devono essere stipulati entro 6 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio con le amministrazioni competenti;
  • soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più Regioni, tali accordi devono essere stipulati entro 12 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, con le Regioni interessate;
  • soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, tali accordi devono essere stipulati entro 18 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, con il Ministro dell’Ambiente, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

In merito ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, è opportuno segnalare che taluni soggetti istituzionali possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 (ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 426), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate, escludendo talune aree dislocate sulla penisola italiana.

Obiettivi e contenuti degli accordi di programma per i SIN

Tali accordi devono assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

  • l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
  • l’individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
  • il piano economico finanziario dell’investimento e la durata del relativo programma;
  • i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
  • i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
  • la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell’accordo;
  • l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
  • i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
  • la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;
  • le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

Sanzioni per inquinamento del suolo, sottosuolo e acque

– Sanzioni amministrative e penali per il reato di inquinamento di suolo, sottosuolo, e acque (superficiali e sotterranee) (art. 257, TUA)

Reato Sanzione
Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (1)… … senza sostanze pericolose Arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000€, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente nell’ambito del procedimento di cui al par. 3.4.4. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al par. 3.4.4.1, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 26.000€.
… con sostanze pericolose Arresto da un anno a due anni e ammenda da 5.200 a 52.000€
1) Nella sentenza di condanna per la contravvenzione correlata al compimento del reato in esame, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

Si sottolinea che l’osservanza dei progetti approvati secondo le procedure, amministrativa ed operativa, relative alla bonifica di un sito, descritte al precedente par 3.4.3, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per il medesimo reato descritto nella tabella soprastante.

Per approfondire sulla Bonifica dei siti inquinati e contaminati

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