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La valutazione dei rischi da agenti fisici sul lavoro

Rischi agenti fisici D.lgs. 81/08

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La valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere eseguita dal datore di lavoro secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08. In questo articolo vediamo quali sono gli agenti fisici e in cosa consiste la valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dal Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Quali sono gli agenti fisici secondo il D.Lgs. 81/08?

“Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche,
i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
(art. 180, Capo I, Titolo VIII, D.lgs. 81/08).

La protezione da agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è disciplinata dai Titolo VIII e del D.Lgs. 81/08, articolato in sei Capi all’interno dei quali sono suddivisi i diversi agenti fisici:

Rumore

La tutela contro l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è confluita nel Capo II, dall’art. 187 all’art. 198, del D.Lgs. 81/08, che definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute (malattia professionale) e la sicurezza (infortunio) derivanti dalla presenza di rumore durante il lavoro, soprattutto per l’udito.

Vibrazioni

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto agli artt. 199-205 (Capo III) obblighi specifici relativi all’esposizione a vibrazioni per i datori di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione ed alla sorveglianza sanitaria, abrogando quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 12 agosto 2005, n. 187.

Campi elettromagnetici

La protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici è disciplinata dagli artt. 206-212, Titolo VIII, del D.Lgs. 81/2008; le disposizioni sono specificamente mirate alla protezione dagli effetti certi (effetti acuti) di tipo diretto ed indiretto che hanno una ricaduta in termini sanitari.

Il Capo IV, del Testo Unico di Sicurezza, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’ esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro.


L’art. 208, in particolare, rinvia, per i valori limite di esposizione e valori di azione, all’Allegato XXXVI, lettera A tabella 1 e lettera B tabella 2.

Radiazioni ottiche artificiali

Alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali sono dedicate le disposizioni di cui agli artt. 213-218 (Capo V) del Titolo VIII, D.Lgs. 81/2008, che recepiscono i contenuti della direttiva 2006/25/CE.

Il Capo V del Testo Unico di Sicurezza stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare attenzione ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche

Gli ultrasuoni, gli infrasuoni, il microclima, le atmosfere iperbariche, sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, non possiedono un Capo specifico; per essi si applica quanto richiesto al Capo I del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro quindi:

La protezione dei lavoratori dalle Radiazioni ionizzanti

Il recepimento della direttiva 59/2013/Euratom  avvenuta con il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020, ha modificato il comma 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori  dalle radiazioni ionizzanti, rimandando alle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del  D.Lgs. 81/08 stesso.

Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di  prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa  vigente a quanto previsto in sede europea. 

Agenti fisici non compresi nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08

Radiazione solare

La radiazione solare non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, del D.Lgs. 81/08 – che tra le  radiazioni ottiche – si occupa esclusivamente di quelle di origine artificiale. 

Tale agente fisico (radiazione ottica di origine naturale) è stato inserito nel 1992 all’interno del Gruppo 1 degli “agenti cancerogeni per gli esseri umani” dello IARC.

Pur non rientrando nello specifico Titolo del Testo unico di Sicurezza, relativo agli agenti fisici, la valutazione del rischio per questo agente è comunque da considerare un obbligo per il datore di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, che ricorda come la Valutazione dei rischi debba “riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

La valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici nel D.Lgs. 81/08

Il documento di valutazione dei rischi da agenti fisici costituisce una sezione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro (DVR). La valutazione del rischio è supportata dalla Relazione Tecnica redatta dal personale qualificato, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi.

La valutazione del rischio dovuto all’esposizione a un agente fisico deve tener conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione e deve riportare le mansioni o i gruppi omogenei cui il rischio è associato, nonché identificare i lavoratori esposti.

Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il mantenimento e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze, formazione e poteri.  

  1. Quando deve essere eseguita la valutazione dei rischi fisici?

    La valutazione del rischio va effettuata e riprogrammata almeno ogni quattro anni e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria o la revisione della normativa rendano necessaria la sua revisione.  

Cosa deve contenere la valutazione del rischio di ogni agente fisico? 

Nel documento di valutazione del rischio di ogni agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi: 

I contenuti della Relazione Tecnica 

La Relazione Tecnica, che dovrà contenente almeno:  

Poiché le eventuali carenze e le misure di prevenzione evidenziate nella Relazione Tecnica dal personale qualificato andranno tenute in considerazione nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavoro (in quanto responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificare i contenuti della prestazione.

Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici

Per orientarsi in materia di Rischi da agenti fisici sono state pubblicate le “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” redatte dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di  lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS, approvate definitivamente il 21 luglio 2021.

Per saperne di più leggi il nostro approfondimento sulle Linee guida Agenti fisici 2021

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