La formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

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I corsi di formazione per svolgere la funzione di RSPP e ASPP sono quelli previsti dall’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016, che ha sostituito quello del 26/01/2006.

Come diventare RSPP? la formazione obbligatoria

Per svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’art. 32 del D.Lgs. 81/08, prevede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

La figura dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il ruolo dell’ASPP è di supporto a quello del RSPP nella consulenza al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza. L’Addetto SPP collabora dunque con il RSPP, con il quale condivide gli obiettivi e buona parte del percorso formativo, fatta eccezione per il modulo C riservato ai Responsabili.

Corsi di Formazione per RSPP: Moduli A, B e C: ore e durata

Riportiamo di seguito, in sintesi, la struttura del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni, comprensivo di durata e soggetti interessati.

Modulo A per RSPP e ASPP

Modulo A relativo al corso di formazione generale di base. Ha durata di 28 ore ed è comune per Responsabili e Addetti. Tale modulo è propedeutico per l’accesso agli altri moduli e la sua idoneità, una volta conseguita, costituisce credito formativo permanente.

Modulo B per RSPP e ASPP

Modulo B comune a tutti i settori, per la durata minima di 48 ore, comune per Responsabili ed Addetti; ha validità quinquennale.

Modulo B di specializzazione limitatamente ad alcuni settori, di durata variabile tra 12 e 16 ore, comune a Responsabile ed Addetti; ha validità quinquennale.

Modulo C per RSPP

Modulo C è rivolto ai soli Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e riguarda la formazione su prevenzione protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e di gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Il modulo C della durata di 24 ore è valido per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

I corsi di aggiornamento obbligatori per RSPP e ASPP

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni, con decorrenza dal 15/05/2008 per i soggetti esonerati dalla frequenza dei corsi, ovvero dalla data di maturazione del titolo di esonero, se successiva.

Durata minima aggiornamento RSPP e ASPP: ogni quanto?

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate per il RSPP in 40 ore nel quinquennio.

Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 20 ore.

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

Aggiornamento in modalità e-learning per RSPP

L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore in modalità e-learning, secondo i criteri previsti dall’Allegato II all’Accordo Stato-Regioni.

Aggiornamento RSPP: quanto vale la Partecipazione a Convegni o Seminari

L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari purché i contenuti siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni e comunque per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo (es. RSPP: 20 ore).

Chi è esonerato dai corsi di formazione per Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione?

Il D.Lgs. 81/2008 estende l’esenzione dagli obblighi formativi alle lauree:

  • Ingegneria civile e ambientale.
  • Ingegneria dell’informazione.
  • Ingegneria industriale.
  • Scienze dell’Architettura e dell’ingegneria edile.
  • Scienze e tecniche dell’edilizia.
  • e alle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

Nell’Accordo Stato Regioni 07/07/2016 è riportato l’elenco analitico.

Sia chiaro che l’esenzione riguarda la sola frequenza ai corsi di formazione relativi alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B). Ma con l’aggiornamento quinquennale previsto dell’Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016; detto esonero non contempla il percorso relativo al Modulo C.

Esonero totale corsi di formazione RSPP

L’esonero totale, invece, è consentito a chi sia in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi a uno o più insegnamenti specifici nel cui programma siano presenti i contenuti specifici dell’accordo 07/07/2016. Oppure di un attestato di partecipazione a un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del medesimo accordo 07/07/2016.

Verifica della formazione e attestato RSPP e ASPP

Le attività di formazione prevedono la verifica dell’apprendimento.

Il legislatore, infatti, evidenzia un postulato di base della formazione: è efficace solo se produce apprendimento e cioè se è in grado di far nascere nuovi comportamenti.

Il legislatore non indica una metodologia specifica per rilevare il livello di apprendimento acquisito dal partecipante al corso, ma sembra ritenere sufficiente il superamento di un test o di un esame al termine dell’attività formativa.

Per ciascun modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenza relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

I corsi di formazione per il Datore di lavoro RSPP

Quali sono i corsi di formazione che deve frequentare il datore di lavoro che voglia ricoprire la funzione di RSPP?

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve frequentare corsi di formazione, di durata compresa tra 16 e 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Tali corsi devono rispettare i contenuti definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’Accordo 7 luglio 2016, esprime norme di dettaglio rispetto al generale dovere di formazione di cui all’art. 34, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

L’Accordo articola il percorso formativo in tre macroaree, rispettivamente:

  • basso,
  • medio
  • e alto rischio

in funzione diretta del settore ATECO dell’ente interessato.

Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo citato in precedenza.

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