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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sicurezza sul Lavoro: tutte le novità del DL n. 159/2025

Decreto legge sicurezza sul lavoro 2025: formazione, controlli e incentivi

Immagine rappresentativa dell'arrivo del nuovo decreto legge 2025 sulla sicurezza sul lavoro, con focus su prevenzione, formazione, controlli e near miss

Il nuovo decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Tra le novità, previste numerose modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di: patente a crediti, prevenzione molestie e violenza, accertamenti di alcol e tossicodipendenza, DPI e cadute dall’alto, soggetti accreditati all’erogazione della formazione, tutele per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro e per i volontari, norme UNI e near miss.

Il nuovo DL n. 159/2025 per rafforzare la Sicurezza nei luoghi di lavoro

Vista la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il nuovo decreto-legge del n. 159 del 31 ottobre 2025, composto da 21 articoli e un Allegato, introduce misure atte a ridurre gli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, apportando numerose modifiche anche al D.lgs. 81/08. Potenziate inoltre le attività di vigilanza e incrementate le sanzioni.

Il decreto-legge in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31 ottobre 2025). Sarà ora presentato alle Camere per l’iter di conversione in legge.

Incentivi alle imprese virtuose e provvedimenti per l’agricoltura

Il nuovo DL del 31 ottobre 2025, n. 159 autorizza l’INAIL – a partire dal 1° gennaio 2026 – alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza (art. 1). 

Inoltre, le imprese che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità dovranno dimostrare l’assenza di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2).

Subappalto, badge di cantiere e patente a crediti

l decreto mira inoltre ad orientare, in via prioritaria, l’attività di vigilanza dell’INL nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto pubblico e privato (art. 3).

Al comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere, in particolare: «Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, … sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/08, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.136, dotata di un codice univoco anticontraffazione».

Quest’ultima, utilizzata come badge, deve essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Prevista infine l’individuazione di ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile) tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative – da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Decurtazione crediti patente e potenziamento dell’INL

In materia di patente a crediti, per effetto dell’art. 3, comma 4, del Decreto-legge in parola viene aggiunto un comma 7-bis all’art. 27 del D.lgs. 81/08 che prevede, per i casi di cui al n. 21) dell’Allegato I-bis (anch’esso oggetto di modifica), che la decurtazione dei crediti avvenga all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS).

Viene inoltre incrementata da €6.000 a €12.000 la sanzione amministrativa minima prevista in caso di mancanza della patente o del documento equivalente.

Il nuovo provvedimento sancisce infine (all’art. 4) il potenziamento dell’organico in forza all’INL e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Tra gli obiettivi del nuovo decreto legge, lo abbiamo detto in apertura, quello di avviare misure in grado di rendere più efficace la formazione e la prevenzione. Tali misure sono ricomprese in particolare nelle disposizioni dell’art. 5 che apportano una serie di modifiche al D.Lgs. 81/08. Tra queste:

Prevenzione violenza e molestie: ampliate le misure generali di tutela del D.Lgs. 81/08

Il testo del nuovo decreto prevede – sempre all’art. 5, comma 1, lett. c) – una rilevante modifica all’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. 81/08, rubricato “Misure generali di tutela”. Dopo la lettera z) viene aggiunta di una nuova lettera che dispone:

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L’art. 5 del Decreto-legge n. 159/2025 prevede inoltre modifiche all’art. 37 del TUSL e in particolare:

Sorveglianza sanitaria e accertamenti di alcol e tossicodipendenza

Il nuovo Decreto Sicurezza 2025 – sempre all’art. 5 – apporta una modifica all‘art. 41 del D.Lgs. 81, relativo alla Sorveglianza sanitaria, prevedendo la sostituzione del comma 4-bis, con il seguente:

Ulteriore modifica, sul medesimo tema, è introdotta anche dall’art. 17 del DL n. 159/2025, che all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 aggiunge una nuova lettera (e-quater) e una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche:

Obblighi del Datore di Lavoro: DPI e indumenti di lavoro

Il provvedimento dispone una modifica anche in relazione agli obblighi per il Datore di lavoro previsti all’art. 77 del D.lgs. 81/08. In particolare al comma 4, la lettera a) viene sostituita dalla seguente:

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Novità anche in materia di scale (art. 113 del D.lgs. 81/08) e per quanto riguarda i Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto con la revisione dell’intero art. 115 del TUSL.

L’art. 5 del decreto-legge n. 159/2025 prevede, in proposito, quanto segue:

      «Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). -
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare
priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria,
sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al
comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di
protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e'
prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di
presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere
assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare
quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.»

Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione

L’art. 6 del nuovo provvedimento si occupa dei soggetti accreditati allo svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mira all’innalzamento del livello qualitativo degli stessi, demandando ad un nuovo Accordo Stato-Regioni – da emanarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – l’individuazione dei criteri e dei requisiti per l’accreditamento.

Il testo del decreto-legge prevede che i criteri e i requisiti disposti dal futuro accordo “devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati“.

Sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

L’art. 7 del DL n. 159/2025 prende in esame la tutela assicurativa INAIL e il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Nello specifico si prevede:

Borse di studio INAIL

All’art. 8 del decreto è prevista infine l’introduzione a carico dell’INAIL di una borsa di studio annuale per studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali, finalizzata al sostegno delle relative attività.

Disposizioni in materia di norme UNI

All’art. 10 sono poi definite Disposizioni in materia di norme UNI, con modifiche all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08. Nello specifico il comma 1, lett. a) dispone che:

Lo stesso comma, lett. b) dell’art. 10 del nuovo decreto-legge specifica che dopo il comma 5-bis dell’art. 30 del TUSL venga inserito un nuovo comma:

Trasparenza, sicurezza e SIISL

Lart. 14 del DL n. 159/2025 riporta le Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa.

In particolare: con l’obiettivo “di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori –  nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro… – a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Per il riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Linee guida per l’identificazione dei near miss

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di  ridurre  l’incidenza degli infortuni, all’art. 15 del provvedimento viene disposto che il Ministero del lavoro, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali adotti:

Finalità per gli introiti delle sanzioni

L’art. 16 del nuovo decreto-legge si occupa delle attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le novità introdotte intervengono direttamente sul D.Lgs. 81/08, dove all’articolo 13, dopo il comma 6 sono inseriti tre nuovi commi che dispongono, tra l’altro, che:

«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6… sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione…».

Sicurezza dei Volontari: nuove disposizioni

L’art. 18 rubricato “Organizzazioni di volontariato della protezione civile” prevede che vengano apportate una serie di modifiche al D.lgs. n. 81/08. In particolare all’articolo 3, comma 3-bis:

Dopo l’articolo 3 del D.Lgs. 81/08 è inserito quindi l’art. 3-bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile) che prevede, tra l’altro:

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