Classificazione prodotti fitosanitari: Documento informativo dall’ISS

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L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha redatto un Documento orientativo n. 16/33, per la classificazione dei prodotti fitosanitari in applicazione al Regolamento CLP (CE) 1272/2008.

I criteri per la classificazione
Il Documento offre una serie di orientamenti di base in merito alle modalità operative ed ai criteri stabiliti dal nuovo Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (Classification, Labelling and Packaging, CLP) delle sostanze e delle miscele entrato in vigore il 20 gennaio 2009 negli Stati membri dell’Unione Europea

Un documento di orientamento
Il documento è destinato ai fornitori, produttori, importatori, utilizzatori compresi i formulatori, i re-importatori ed i distributori nonché le associazioni di categoria, che si trovano ad applicare ed interpretare le nuove regole di classificazione previste dal Regolamento CLP.
E costituisce un orientamento per la classificazione dei prodotti fitosanitari in applicazione al Regolamento CLP, in vigore dal 1° giugno 2015, che permette una conoscenza pratica dei criteri, delle modalità operative e delle procedure previste dal nuovo Regolamento.

Le fasi per la proposta di classificazione
Il Documento spiega come i titolari di autorizzazioni per i prodotti fitosanitari debbano procedere, al fine di rispettare le regole di classificazione del Regolamento CLP.
Si riportano pertanto le fasi da prendere in considerazione e da seguire per presentare la proposta di classificazione della miscela fitosanitaria:
Fase A. Classificazione dei prodotti fitosanitari in presenza di dati e studi sulla formulazione.
Fase B. Classificazione dei prodotti fitosanitari in assenza di studi sulla formulazione Conversione delle classificazioni esistenti secondo la Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE e la classificazione secondo il Regolamento CLP, Allegato VII.
C. Conversione delle classificazioni esistenti secondo la Direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo Regolamento CLP, Allegato VII.

La proposta di classificazione della sostanza fitosanitaria
Il Documento, ricorda ISS, non è aggiornato al 8° ATP che entrerà in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2018: tale aggiornamento recherà modifiche riguardanti le disposizioni sulla classificazione, per le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari e gli aerosol.
Pertanto, il Documento ISS evidenzia soltanto le differenze principali in merito alla classificazione di un prodotto fitosanitario ai sensi della DPP e del Regolamento CLP.
Trattandosi di un documento orientativo per ulteriori approfondimenti e informazioni l’utilizzatore dovrà far riferimento alla Guida di classificazione ed etichettatura dell’ECHA e alle norme specifiche delle rispettive Direttive e/o Regolamenti.

Info bibliografiche
Documento orientativo per la classificazione dei prodotti fitosanitari in applicazione al Regolamento (CE) 1272/2008
Susanna Bascherini, Laura Fornarelli, Maria Grazia Iuliano, Maristella Rubbiani

Per saperne di più

Il Regolamento CLP
Il Regolamento (CE) 1272/2008, noto come Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) è un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele. Per talune sostanze e miscele, come ad esempio i prodotti fitosanitari, gli elementi di etichettatura introdotti con il Regolamento CLP debbono essere integrati dagli altri elementi previsti dalla pertinente normativa di settore.
Campo di applicazione
Nel Regolamento CLP non rientra il trasporto, disciplinato dalla Direttiva Quadro(2008/68/CE) che attua l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia e l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne.Il Regolamento CLP, dal 1° dicembre 2010, ha abrogato la Direttiva 67/548/CEE, nota come DSP (Direttiva Sostanze Pericolose) e dal 1° giugno 2015 ha abrogato la Direttiva 1999/45/CE,nota come DPP (Direttiva Preparati Pericolosi) per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (ex preparati) rispettivamente.
Scadenze
In deroga per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della Direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del Regolamento CLP fino al 1° giugno 2017.
Lo smaltimento scorte fino al 1° giugno 2017 è previsto esclusivamente per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015. Ciò significa che in caso di giacenze presso i magazzini dei produttori, le confezioni devono essere rietichettate, anche con etichette adesive che coprano completamente le vecchie etichette. Non sono ammessi l’uso di foglietti illustrativi volanti fac-simili.
Le precedenti Direttive DSP e DPP sono state abrogate con effetto dal 1° giugno 2015.
CLP e Sistema GHS
Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell’uomo e dell’ambiente, nell’ambito della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura; su di essi si basa il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS,Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
Il Regolamento CLP è attualmente basato sulla quinta revisione del GHS dell’ONU e tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali previste dalla DSP e dalla DPP. Il Regolamento CLP è pertanto simile, ma non identico, per quanto riguarda il modo in cui il GHS viene introdotto nel quadro giuridico dei Paesi esterni all’Unione Europea.
Le modifiche tecnciche degli ATP
Il Regolamento CLP è regolarmente oggetto di modifiche tecniche che vengono pubblicate
come adeguamenti al progresso tecnico e scientifico (Adaptation to Technical Progress, ATP).
Gli ATP, nella maggior parte dei casi, introducono revisioni e/o nuove classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze presenti nell’Allegato VI del CLP e di conseguenza comportano un adeguamento della classificazione ed etichettatura dei prodotti in commercio.Ad oggi, sono stati pubblicati 9 ATP, di cui i primi 7 in applicazione, mentre l’8° ATP (Regolamento (UE) 918/2016) e il 9° ATP (Regolamento (UE) 1179/2016) entreranno in vigore rispettivamente il 1° febbraio 2018 e il 1° marzo 2018.

Redazione InSic

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