Il Coordinatore in fase di esecuzione: compiti e responsabilità alla luce degli orientamenti giursprudenziali

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L’articolo di G.Iacovelli passa in rassegna i compiti e le funzioni del coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e si sofferma sul concetto di “Alta sorveglianza”, quale fonte di responsabilità, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza.
Questa figura professionale, come soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori in base all’originaria formulazione dell’art. 5. del D.Lqs. 14 agosto 1996, n, 494 aveva l’obbligo di “assicurare” tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 del medesimo decreto e delle relative procedure di lavoro e di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.


I compiti sono stati ulteriormente ridefiniti dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, il cui art. 5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell’art. 5 originano, attribuendo al coordinatore per l’esecuzione del lavori i compiti di “verificare” (e non più “assicurare”) l’applicazione da parte delle imprese esecutrici le disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 (lett. a) e quello degli adeguamenti di cui sopra citati Il coordinatore per la sicurezza è, pertanto, titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato D.Lqs. n. 528 del 1999, art. 5 (ora sostituito dal D.Lqs. n 81 del 2008 (art. 92).

Tale posizione, in regime di appalto, doveva assicurare in sostanza il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore l’organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, in particolare, sono poste a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.

In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti solo organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.

L’articolo completo in allegato alla notizia

Redazione InSic

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