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Affidamenti diretti in house: linee guida ANAC in Gazzetta

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Con Delibera del 15 febbraio 2017 (pubblicata in GU), l’ANAC ha pubblicato le Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
Nelle Delibere le indicazioni da comunicare all’Autorità, le fasi documentali di presentazione della domanda, e procedurali per l’avvio del procedimento di verifica dei requisiti oltre alle ipotesi di variazione e cancellazione dall’Elenco delle ammesse.

Ambito di applicazione e entrata in vigore
Le Linee guida hanno carattere vincolante (punto 1) e (al punto 2) si riportano tutte le informazioni da comunicare all’Autorità.
Le linee guida entreranno in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta. A partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore delle linee guida i soggetti di legittimati all’iscrizione possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house. La mancata trasmissione all’Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l’applicativo on line (vedi punto 4.4), oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice Appalti (decreto legislativo 50/2016).
Fino alla data di cui sopra, i soggetti legittimati possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice.

Soggetti legittimati all’iscrizione
I soggetti che sono legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco sono nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti. La domanda di iscrizione va presentata, a pena di inammissibilità, dalle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente in modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on line.
Il punto 4 dettaglia la fase procedimentale dal momento della presentazione della Domanda all’Autorità, la sua acquisizione d’ufficio e l’accertamento dei requisiti di iscrizione.

Il procedimento di ricezione e verifica della domanda
Segue l’avvio del procedimento (punto 5) secondo l’ordine di ricezione della domanda ed entro 30 giorni dalla ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso, come indica il punto 5.
Al punto 6 si passa a spiegare la verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente. Si passa dall’esame dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo partecipato alla verifica della sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.
Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo “cumulative” (vedi diffusamente il punto 6.3):
-un «controllo ex ante»
-un «controllo contestuale»
-un «controllo ex post»

Variazioni e cancellazioni dall’Elenco
Le Linee guida al punto 7 affrontano poi le ipotesi di Comunicazione di variazioni da comunicare all’Autorità mediante l’applicativo on line e che riguarda ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, ma anche la cancellazione dall’elenco (punto 8) per la carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, che comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l’iscrizione (dettagliato al punto 8.2 e sgg.): il provvedimento finale di cancellazione dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa; verrà anche pubblicato sull’Elenco.

Riferimenti normativi:
DELIBERA 15 febbraio 2017 di ANAC
Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 235).
(GU Serie Generale n.61 del 14-3-2017)

Redazione InSic

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