Sostanze chimiche nelle AEE: aggiornate le esenzioni ministeriali

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Sulla Gazzetta ufficiale (n.224 del 26-9-2014) è stato pubblicato il Decreto 25/07/2014 del ministero dell’Ambiente che dispone l’attuazione delle direttive UE che modificano il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Le direttive in questione sono la direttiva 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 le quali introducono specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
All’articolo 1 si trova il corpo principale delle modifiche da apportare al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»: l’aggiornamento è esplicitamente previsto dall’articolo 22 del decreto che consente, attraverso decreto ministeriale, l’aggiornamento dei propri allegati per tenere il passo delle modifiche della direttiva madre.

Le modifiche, in particolare, riguardano l’Allegato IV (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo): si aggiunge alla lista di Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti,
-il punto 35: Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all’uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (Scadenza 21 luglio 2024)
– il punto 36: Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Scade il 31 dicembre 2020).
– punto 37: Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttivita’ cui si applica almeno una delle condizioni (indicate dal nuovo punto 37)
– punto 38: Piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all’uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche (scade il 31 dicembre 2019).
– punto 39: Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle proprietà (indicate nel punto 39)
– punto 40: Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. (Scade il 31 dicembre 2020)


Riferimenti normativi:
DECRETO 25 luglio 2014 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
(GU Serie Generale n.224 del 26-9-2014)

Redazione InSic

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